Art. 77 Modifiche alla legge regionale n. 10/2011 1. Alla rubrica e al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 10 (Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore), dopo la parola «palliative» sono aggiunte le seguenti: «e della terapia del dolore». 2. Alle finalita' di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 10/2011, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della missione n. 13 (Tutela della salute) - programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.