Art. 77 
 
              Modifiche alla legge regionale n. 10/2011 
 
  1. Alla rubrica e al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale  14
luglio 2011, n. 10 (Interventi  per  garantire  l'accesso  alle  cure
palliative e alla terapia del dolore), dopo  la  parola  «palliative»
sono aggiunte le seguenti: «e della terapia del dolore». 
  2. Alle finalita' di cui  al  comma  1  dell'art.  10  della  legge
regionale n. 10/2011, come modificato dal  comma  1,  si  provvede  a
valere sullo stanziamento della missione n. 13 (Tutela della  salute)
- programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - titolo n. 1
(Spese correnti) dello stato di previsione della spesa  del  bilancio
per gli anni 2019-2021.