Art. 87 Modifiche alla legge regionale n. 21/2014 1. Alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 8 dell'art. 16 le parole «una volta ogni tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre volte nell'anno solare»; b) dopo l'art. 38 e' inserito il seguente: «Art. 38-bis (Restituzione di somme erogate). - 1. Qualora i beneficiari degli interventi di cui alla presente legge siano tenuti alla restituzione degli importi corrispondenti a benefici revocati o oggetto di rinuncia, la restituzione degli stessi, qualora di importo complessivo minore o uguale a 2.000 euro, avviene con le seguenti modalita': a) pagamento in un'unica soluzione; b) pagamento rateizzato per un periodo non superiore a trentasei mesi, previa richiesta del soggetto interessato. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b), l'agenzia non applica gli interessi legali. 3. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, nel corso del periodo di rateazione, di tre rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e il debito non puo' piu' essere rateizzato.».