Art. 87 
 
              Modifiche alla legge regionale n. 21/2014 
 
  1. Alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme  in  materia
di diritto allo studio universitario),  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) al comma 8 dell'art. 16 le parole «una volta  ogni  tre  mesi»
sono sostituite dalle seguenti: «tre volte nell'anno solare»; 
    b) dopo l'art. 38 e' inserito il seguente: 
      «Art. 38-bis (Restituzione di somme erogate). -  1.  Qualora  i
beneficiari degli interventi di cui alla presente legge siano  tenuti
alla restituzione degli importi corrispondenti a benefici revocati  o
oggetto di rinuncia, la restituzione degli stessi, qualora di importo
complessivo minore o uguale a 2.000 euro,  avviene  con  le  seguenti
modalita': 
        a) pagamento in un'unica soluzione; 
        b) pagamento  rateizzato  per  un  periodo  non  superiore  a
trentasei mesi, previa richiesta del soggetto interessato. 
  2. Nell'ipotesi di cui  al  comma  1,  lettera  b),  l'agenzia  non
applica gli interessi legali. 
  3.  In  caso   di   mancato   pagamento   della   prima   rata   o,
successivamente, nel corso del periodo di rateazione,  di  tre  rate,
anche  non  consecutive,  il  debitore  decade  automaticamente   dal
beneficio  della  rateazione  e  il  debito  non  puo'  piu'   essere
rateizzato.».