Art. 88 
 
        Modifica all'art. 77 della legge regionale n. 18/2005 
 
  1. Nelle  more  della  complessiva  rivisitazione  della  normativa
regionale in materia di concessione di incentivi  regionali,  con  la
previsione in via generale di divieti di contribuzione e vincoli  per
i  soggetti  beneficiari  in  relazione  alla  tutela   dei   livelli
occupazionali sul territorio regionale, dopo il  comma  3,  dell'art.
77, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme  regionali  per
l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), sono  inseriti  i
seguenti: 
    «3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 3,  lettera  a),
non e' ammissibile la concessione  degli  incentivi  per  assunzioni,
inserimenti o stabilizzazioni occupazionali di  cui  al  titolo  III,
capo I, a favore di  soggetti  che,  nei  tre  anni  precedenti  alla
presentazione  della  domanda  di   beneficio,   abbiano   effettuato
licenziamenti, all'esito di procedure di licenziamento collettivo  di
cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in
materia   di   cassa   integrazione,   mobilita',   trattamenti    di
disoccupazione, attuazione  di  direttive  della  Comunita'  europea,
avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato  del
lavoro), per professionalita' identiche a quelle dei  lavoratori  per
la cui assunzione,  inserimento  o  stabilizzazione  viene  richiesto
l'incentivo. 
    3-ter. Gli incentivi regionali di cui al comma 3-bis  concessi  a
soggetti  beneficiari  che  effettuino  nei   tre   anni   successivi
all'assunzione, inserimento o stabilizzazione oggetto  di  incentivo,
licenziamenti, all'esito di procedure di licenziamento collettivo  di
cui  agli  articoli  4  e   24   della   legge   n.   223/1991,   per
professionalita'  identiche  a  quelle  dei  lavoratori  per  la  cui
assunzione,  inserimento  o   stabilizzazione   e'   stato   concesso
l'incentivo, sono revocati. 
    3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera b), 3-bis  e
3-ter non si applicano qualora  le  relative  procedure  siano  state
definite, in  fase  sindacale  ovvero  in  fase  amministrativa,  con
accordo sulla base del criterio esclusivo della  non  opposizione  al
licenziamento. 
    3-quinquies.  Al  fine  di  favorire  il   riassorbimento   delle
eccedenze occupazionali determinatesi  sul  territorio  regionale  in
conseguenza di situazioni di crisi aziendale, gli incentivi di cui al
comma 3-bis  possono  essere  concessi  esclusivamente  a  fronte  di
assunzioni, inserimenti o stabilizzazioni  occupazionali  riguardanti
soggetti  che,  alla  data  della  presentazione  della  domanda   di
incentivo,  risultino  residenti  continuativamente  sul   territorio
regionale da almeno cinque anni.». 
  2. Le previsioni di cui al comma 1  si  applicano  ai  procedimenti
relativi alle domande di incentivo  presentate  successivamente  alla
data di entrata in vigore della presente legge.