Art. 89 Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 7/2005 1. Al comma 7 dell'art. 4 della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro), sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni»; b) alla fine e' aggiunto il seguente periodo: «Nelle more del completamento delle procedure di rinnovo dei componenti, il gruppo di lavoro continua a svolgere le sue funzioni fino all'emanazione del decreto di nomina e comunque per un periodo massimo di sei mesi dalla scadenza.».