Art. 89 
 
         Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 7/2005 
 
  1. Al comma 7 dell'art. 4 della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7
(Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la  tutela
delle  lavoratrici  e  dei  lavoratori  dalle   molestie   morali   e
psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori  nell'ambiente
di lavoro), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) le parole «tre anni» sono sostituite dalle seguenti:  «quattro
anni»; 
    b) alla fine e' aggiunto il seguente  periodo:  «Nelle  more  del
completamento delle procedure di rinnovo dei componenti, il gruppo di
lavoro continua a svolgere le sue funzioni  fino  all'emanazione  del
decreto di nomina e comunque per un periodo massimo di sei mesi dalla
scadenza.».