Art. 90 Contributo al Comune di Pordenone per adesione a Eurodesk 1. L'amministrazione regionale e' autorizzata a riconoscere, per le finalita' di cui all'art. 18, comma 2-quater, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunita') il contributo a titolo di cofinanziamento al Comune di Pordenone che, in riferimento alla medesima legge regionale, ha presentato la domanda ai sensi dell'avviso per la concessione del cofinanziamento a sostegno delle spese di adesione alle reti nazionali ed europee dei punti di informazione e orientamento sull'Europa rivolti ai giovani e non e' stato ammesso al cofinanziamento per carenza di documentazione. 2. Il Comune di Pordenone presenta la domanda di cofinanziamento a sostegno delle spese di adesione alle reti nazionali ed europee dei punti di informazione e orientamento sull'Europa rivolti ai giovani alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia entro il termine perentorio di quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge con le modalita' stabilite dall'art. 6 dell'avviso di cui al comma 1. 3. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia provvede all'assegnazione delle risorse al Comune di Pordenone. 4. Per tutto quanto non previsto dai commi 2 e 3, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'avviso di cui al comma 1. 5. Per le finalita' di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - programma n. 2 (Giovani) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.