Art. 90 
 
                  Contributo al Comune di Pordenone 
                       per adesione a Eurodesk 
 
  1. L'amministrazione regionale e' autorizzata a riconoscere, per le
finalita' di cui all'art. 18, comma 2-quater, della  legge  regionale
22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di
garanzia  per  le  loro  opportunita')  il  contributo  a  titolo  di
cofinanziamento al Comune  di  Pordenone  che,  in  riferimento  alla
medesima  legge  regionale,  ha  presentato  la  domanda   ai   sensi
dell'avviso per la concessione del cofinanziamento a  sostegno  delle
spese di adesione  alle  reti  nazionali  ed  europee  dei  punti  di
informazione e orientamento sull'Europa rivolti ai giovani e  non  e'
stato ammesso al cofinanziamento per carenza di documentazione. 
  2. Il Comune di Pordenone presenta la domanda di cofinanziamento  a
sostegno delle spese di adesione alle reti nazionali ed  europee  dei
punti di informazione e orientamento sull'Europa rivolti  ai  giovani
alla Direzione centrale lavoro,  formazione,  istruzione  e  famiglia
entro il termine perentorio di quindici giorni dall'entrata in vigore
della  presente  legge  con  le  modalita'  stabilite   dall'art.   6
dell'avviso di cui al comma 1. 
  3. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui  al  comma
2, la Direzione centrale lavoro, formazione,  istruzione  e  famiglia
provvede all'assegnazione delle risorse al Comune di Pordenone. 
  4. Per tutto quanto non previsto dai commi 2 e 3, si applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'avviso di  cui  al
comma 1. 
  5. Per le finalita' di cui al comma 1 si provvede  a  valere  sullo
stanziamento della missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e  tempo
libero) - programma n. 2 (Giovani) - titolo  n.  1  (Spese  correnti)
dello stato di previsione della  spesa  del  bilancio  per  gli  anni
2019-2021.