Art. 92 Modifica all'art. 8, comma 59 della legge regionale n. 25/2016 1. Il comma 59 dell'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilita' 2017), e' sostituito dai seguenti: «59. Possono beneficiare dei contributi regionali di cui al comma 58 i seguenti soggetti, aventi sede principale o operativa nella Regione Friuli-Venezia Giulia: a) universita'; b) organismi di ricerca; c) imprese. 59-bis. I criteri e le modalita' di concessione e liquidazione dei finanziamenti regionali sono disciplinati con atto del direttore di servizio competente in materia di ricerca.». 2. Alle finalita' di cui all'art. 8, comma 59 della legge regionale n. 25/2016, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.