Art. 92 
 
                    Modifica all'art. 8, comma 59 
                  della legge regionale n. 25/2016 
 
  1. Il comma 59 dell'art. 8 della legge regionale 29 dicembre  2016,
n. 25 (Legge di stabilita' 2017), e' sostituito dai seguenti: 
    «59. Possono beneficiare dei contributi regionali di cui al comma
58 i seguenti soggetti, aventi  sede  principale  o  operativa  nella
Regione Friuli-Venezia Giulia: 
      a) universita'; 
      b) organismi di ricerca; 
      c) imprese. 
    59-bis. I criteri e le modalita' di  concessione  e  liquidazione
dei finanziamenti regionali sono disciplinati con atto del  direttore
di servizio competente in materia di ricerca.». 
  2. Alle finalita' di cui all'art. 8, comma 59 della legge regionale
n. 25/2016, come modificato dal comma 1, si provvede a  valere  sullo
stanziamento della missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali
e famiglia) - programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - titolo n.
1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio
per gli anni 2019-2021.