Art. 95 
 
        Modifica all'art. 7 della legge regionale n. 27/2012 
 
  1. All'art. 7 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27  (Legge
finanziaria 2013), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al  comma  78,  lettera  b),  dopo  le  parole  «Consiglio  di
amministrazione»  sono  aggiunte  le  seguenti  «o,  in  alternativa,
l'amministratore unico»; 
    b) dopo il comma 80 e' aggiunto il seguente: 
      «80-bis.  In  alternativa  al  consiglio  di   amministrazione,
l'assemblea puo' nominare un amministratore unico dotato di  tutti  i
poteri  necessari  alla  gestione  del  consorzio,  salvi  i   poteri
espressamente   assegnati   dallo   Statuto    ad    altri    organi.
L'amministratore unico adotta tutti gli atti fondamentali di  cui  al
comma 79 e i regolamenti del consorzio e  rappresenta  legalmente  in
ogni sede anche giurisdizionale il consorzio.»; 
    c) il comma 84 e' sostituito dal seguente: 
      «84. Al presidente e agli altri  componenti  del  consiglio  di
amministrazione o all'amministratore unico spetta un  compenso  nella
misura stabilita dalla giunta regionale secondo le modalita'  di  cui
all'art. 9 della legge regionale 4 maggio 2012,  n.  10  (Riordino  e
disciplina della partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia a
societa' di capitali). Al revisore unico dei conti viene  corrisposto
un compenso annuo da determinarsi dal consiglio di amministrazione  o
dall'amministratore unico secondo le vigenti tariffe professionali o,
in mancanza, secondo equita', all'atto dell'incarico.».