Art. 95 Modifica all'art. 7 della legge regionale n. 27/2012 1. All'art. 7 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 78, lettera b), dopo le parole «Consiglio di amministrazione» sono aggiunte le seguenti «o, in alternativa, l'amministratore unico»; b) dopo il comma 80 e' aggiunto il seguente: «80-bis. In alternativa al consiglio di amministrazione, l'assemblea puo' nominare un amministratore unico dotato di tutti i poteri necessari alla gestione del consorzio, salvi i poteri espressamente assegnati dallo Statuto ad altri organi. L'amministratore unico adotta tutti gli atti fondamentali di cui al comma 79 e i regolamenti del consorzio e rappresenta legalmente in ogni sede anche giurisdizionale il consorzio.»; c) il comma 84 e' sostituito dal seguente: «84. Al presidente e agli altri componenti del consiglio di amministrazione o all'amministratore unico spetta un compenso nella misura stabilita dalla giunta regionale secondo le modalita' di cui all'art. 9 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia a societa' di capitali). Al revisore unico dei conti viene corrisposto un compenso annuo da determinarsi dal consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico secondo le vigenti tariffe professionali o, in mancanza, secondo equita', all'atto dell'incarico.».