Art. 97 Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 15/2010 1. All'art. 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e tenuta del libro fondiario), sono apportate le seguenti modifiche: a) alla fine del comma 1 e' aggiunto il periodo: «Assicura la conservazione delle iscrizioni tavolari tenute su supporto cartaceo, provvedendo, se necessario, al restauro dei supporti cartacei.»; b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Si ricorre alle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di restauro dei supporti cartacei di cui al comma 1 qualora non si possa provvedere attraverso la stipula, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 7/2000, di accordi con pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio regionale dotate di competenze specialistiche nella tutela di materiale documentale su carta. 1-ter. L'amministrazione regionale e' autorizzata a mettere a disposizione dei soggetti ai quali e' affidata l'attivita' di restauro di cui al comma 1-bis locali, attrezzature e materiale specifico. 1-quater. Al fine di garantire la sicurezza nel corso dell'espletamento delle attivita' di restauro di cui al comma 1-bis, con decreto del direttore del servizio competente in materia di tenuta del libro fondiario sono espressamente previste le prescrizioni alle quali devono attenersi i soggetti ai quali e' affidata l'attivita' di restauro nello svolgimento della stessa.». 2. Alle finalita' derivanti dal disposto di cui all'art. 10, commi 1, 1-bis e 1-ter della legge regionale n. 15/2010, come modificati dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.