Art. 97 
 
       Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 15/2010 
 
  1. All'art. 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n.  15  (Testo
unico delle norme regionali in materia di impianto e tenuta del libro
fondiario), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) alla fine del comma 1 e' aggiunto  il  periodo:  «Assicura  la
conservazione delle iscrizioni tavolari tenute su supporto  cartaceo,
provvedendo, se necessario, al restauro dei supporti cartacei.»; 
    b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
      «1-bis. Si ricorre alle  procedure  ad  evidenza  pubblica  per
l'affidamento del servizio di restauro dei supporti cartacei  di  cui
al comma 1 qualora non si possa provvedere attraverso la stipula,  ai
sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 7/2000,  di  accordi  con
pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio regionale dotate
di competenze specialistiche nella tutela di materiale documentale su
carta. 
      1-ter. L'amministrazione regionale e' autorizzata a  mettere  a
disposizione  dei  soggetti  ai  quali  e'  affidata  l'attivita'  di
restauro di cui al  comma  1-bis  locali,  attrezzature  e  materiale
specifico. 
      1-quater.  Al  fine  di  garantire  la  sicurezza   nel   corso
dell'espletamento delle attivita' di restauro di cui al comma  1-bis,
con decreto del direttore  del  servizio  competente  in  materia  di
tenuta  del  libro   fondiario   sono   espressamente   previste   le
prescrizioni alle quali devono  attenersi  i  soggetti  ai  quali  e'
affidata l'attivita' di restauro nello svolgimento della stessa.». 
  2. Alle finalita' derivanti dal disposto di cui all'art. 10,  commi
1, 1-bis e 1-ter della legge regionale n.  15/2010,  come  modificati
dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento  della  missione
n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - programma n. 3
(Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato)  -
titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di  previsione  della  spesa
del bilancio per gli anni 2019-2021.