Art. 98 
 
        Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 1/1984 
 
  1. All'art. 13 della legge regionale 17 gennaio 1984, n.  1  (Norme
per l'applicazione delle  sanzioni  amministrative  regionali),  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) il quarto comma e' sostituito dal seguente: 
      «4. Per il  pagamento  rateale  della  sanzione  pecuniaria  si
applica l'art. 26 della legge n. 689/1981.»; 
    b) il quinto e il sesto comma sono abrogati.