Art. 98 Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 1/1984 1. All'art. 13 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), sono apportate le seguenti modifiche: a) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «4. Per il pagamento rateale della sanzione pecuniaria si applica l'art. 26 della legge n. 689/1981.»; b) il quinto e il sesto comma sono abrogati.