Art. 99 
 
       Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 30/1968 
 
  1. All'art.  20  della  legge  regionale  22  agosto  1968,  n.  30
(Modificazioni  all'ordinamento  dell'amministrazione   regionale   -
Istituzione  dell'assessorato  dell'urbanistica  e  del  servizio  di
vigilanza sulle cooperative, passaggio  del  servizio  dei  trasporti
alla  Presidenza  della  giunta  regionale   e   nuove   disposizioni
sull'ufficio  legislativo  e  legale),  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) dopo il primo periodo del comma 2 sono  inserite  le  seguenti
parole: «In caso di decisioni favorevoli, non definitive, pronunciate
in primo grado o in una singola fase e in grado di  appello  o  nelle
fasi successive il compenso spettante e' determinato  in  diminuzione
negli importi rispettivamente del 70 per cento e del 40 per cento del
compenso stabilito per il caso di sentenza definitiva.»; 
    b) al secondo periodo del comma 2 le  parole  «in  ogni  caso  il
compenso, da corrispondersi annualmente, non puo'  essere  liquidato,
ai sensi dell'art. 9, comma 7 del medesimo decreto-legge,  in  misura
superiore al  trattamento  economico  complessivo  annuo  di  ciascun
avvocato, al netto  delle  ritenute  fiscali  e  previdenziali»  sono
sostitute dalle seguenti: «i compensi professionali di cui al comma 3
e al primo periodo del comma  6  dell'art.  9  del  decreto-legge  n.
90/2014, come convertito nella legge n.  114/2014,  sono  corrisposti
annualmente in modo da attribuire a ciascun avvocato  una  somma  non
superiore all'80 per cento del suo trattamento economico  complessivo
annuo»; 
    c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2.1 Con il  regolamento  di  cui  al  comma  2  sono  altresi'
stabiliti i criteri e le modalita' con i quali  corrispondere,  sulla
base di tutti i compensi complessivamente  maturati  nell'anno  dagli
avvocati, i compensi ad essi spettanti e quelli spettanti, per i soli
cinque anni successivi alla data di  cessazione,  agli  avvocati  che
cessano dal servizio presso  la  struttura  direzionale  a  qualunque
titolo. In tale ultimo caso, ai  fini  dell'erogazione  del  compenso
professionale per l'individuazione del trattamento economico  di  cui
al comma 2 si fa riferimento a quello riconosciuto come spettante  su
base annua nell'anno di cessazione.»; 
    d) dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente: 
      «3-ter.  E'  rinviata   alla   contrattazione   collettiva   la
disciplina dell'erogazione degli importi  corrispondenti  alle  spese
generali  incassate,  da  ripartirsi  annualmente  tra  il  personale
amministrativo in servizio presso la struttura direzionale,  in  caso
di recupero delle spese legali a carico della controparte.». 
  2. Le modifiche e integrazioni al regolamento di  cui  al  comma  2
dell'art. 20 della legge  regionale  22  agosto  1968,  n.  30,  come
modificato  dal  comma  1,   si   applicano   alla   liquidazione   e
corresponsione  dei  compensi  professionali  e   dell'incentivo   al
personale in servizio presso la struttura direzionale di cui all'art.
18 della legge regionale n. 30/1968 alla data del  1°  gennaio  2019,
per i quali il relativo diritto e' maturato a decorrere da tale data. 
  3. E' autorizzato il pagamento dei compensi professionali a seguito
della riscossione delle  spese  legali  a  carico  delle  controparti
dovuti al personale di cui all'art. 20, comma 2 della legge regionale
n. 30/1968, come modificato dal comma 1, non piu' in servizio  presso
la struttura  direzionale  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge. 
  4. E' autorizzato il pagamento dei compensi professionali dovuti al
personale di cui all'art.  20,  comma  2  della  legge  regionale  n.
30/1968, come modificato dal comma 1, non piu' in servizio presso  la
struttura direzionale alla data di entrata in vigore  della  presente
legge. I  compensi  professionali  di  cui  al  presente  comma  sono
corrisposti nei  limiti  dello  stanziamento  previsto  nel  bilancio
regionale nell'anno 2013, come  stabilito  ai  fini  di  contenimento
della spesa, dall'art. 9, comma 6, primo periodo del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90  (Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  la
trasparenza  amministrativa   e   per   l'efficienza   degli   uffici
giudiziari) convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della
legge n. 114/2014. 
  5. Alle finalita' derivanti dal disposto di cui ai commi 3 e  4  si
provvede a valere sullo stanziamento della  missione  n.  1  (Servizi
istituzionali, generali e di gestione) -  programma  n.  10  (Risorse
umane) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della
spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.