Art. 2 Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1996, n. 15 (Norme sull'assunzione agli impieghi regionali) 1. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 15/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "con almeno cinque anni di anzianita' di servizio" sono soppresse e dopo le parole: "a tempo indeterminato" sono inserite le seguenti: "e a tempo determinato".