Art. 2 
 
Modifiche  alla  legge  regionale  25  marzo  1996,  n.   15   (Norme
  sull'assunzione agli impieghi regionali) 
 
  1. Al comma 2 dell'art.  7  della  legge  regionale  n.  15/1996  e
successive modificazioni  e  integrazioni,  le  parole:  "con  almeno
cinque anni di anzianita' di  servizio"  sono  soppresse  e  dopo  le
parole: "a tempo indeterminato" sono inserite le seguenti: "e a tempo
determinato".