Art. 2 
 
      Semplificazione delle procedure in materia di interventi 
                    di efficientamento energetico 
 
  1.  Negli  edifici  e  nelle   unita'   immobiliari   esistenti   a
destinazione residenziale o ad essa assimilabile ai  sensi  dell'art.
13, comma 1, lettera a) della legge regionale 6 giugno  2008,  n.  16
(Disciplina dell'attivita' edilizia) e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, agibili e abitabili al momento dell'intervento qualora,
in attuazione delle finalita' di  cui  all'art.  1,  l'intervento  di
efficientamento energetico produca un miglioramento  pari  ad  almeno
due  classi  nella  scala  delle  classificazioni  energetiche  degli
edifici, secondo la normativa di riferimento di livello  nazionale  e
regionale, con conseguente riduzione del fabbisogno energetico,  sono
ammessi, alternativamente o contestualmente: 
    a) una riduzione fino al 10 per cento dell'altezza minima interna
ed una  riduzione  fino  al  5  per  cento  della  superficie  minima
abitabile; 
    b) per gli edifici, nel loro complesso o per  singole  parti,  un
aumento dello spessore delle murature esterne nella misura massima di
25  centimetri  per  il  maggiore  spessore  delle  pareti  verticali
esterne, nonche' degli elementi di chiusura  superiori  ed  inferiori
nella misura massima di 30 centimetri per il maggiore spessore  degli
elementi di copertura o dei solai su spazi aperti o porticati,  senza
che cio' costituisca aumento del volume della costruzione. 
  2. Il miglioramento energetico  di  cui  al  comma  1  deve  essere
certificato  attraverso   la   presentazione   degli   Attestati   di
prestazione energetica (APE), rilasciati da professionisti  abilitati
prima e  dopo  gli  interventi  di  efficientamento  energetico,  dal
confronto dei quali risulti il miglioramento  di  almeno  due  classi
energetiche per l'unita' abitativa oggetto di intervento. 
  3. La comunicazione di inizio lavori deve essere corredata dall'APE
dell'unita' abitativa, emesso secondo le normative di riferimento  al
momento dell'intervento, unitamente ad un  documento  di  valutazione
progettuale   che   descriva   le    condizioni    igienico-sanitarie
preesistenti  e  attesti  gli  effetti  degli   interventi   previsti
sull'involucro  e/o  sugli  impianti  per   l'immobile   oggetto   di
intervento in relazione al suo miglioramento dal punto di vista della
classificazione energetica. 
  4. A fine  lavori  deve  essere  consegnato  agli  uffici  comunali
competenti  un  APE  post  intervento   che   certifichi   l'avvenuto
miglioramento energetico dell'unita' abitativa di almeno due  classi,
secondo quanto previsto al  comma  1  articolo,  nel  rispetto  della
normativa in materia di prestazioni energetiche degli edifici. 
  5. La  riduzione  dell'altezza  interna  di  cui  al  comma  1,  e'
consentita  sino  ad  un'altezza  non  inferiore  a  2.40   metri   o
all'altezza media di 2.30 metri nel caso in cui il solaio soprastante
o una sua parte non sia orizzontale.