Art. 3 Azioni regionali 1. La Regione, di concerto con gli ordini e collegi professionali e le categorie del settore edile, promuove l'attivazione di percorsi formativi dedicati alla riqualificazione energetica, al risanamento ed alla ristrutturazione degli immobili per la riduzione delle emissioni inquinanti e adotta azioni finalizzate a sensibilizzare ed informare i cittadini e le categorie economiche interessate sui problemi delle emissioni inquinanti generate dagli edifici e sugli accorgimenti naturali e tecnologici per ridurle. 2. La Regione, attraverso Infrastrutture recupero energia agenzia regionale ligure (IRE S.p.a.) e con la collaborazione dei soggetti di cui al comma 1, puo' predispone l'adozione di linee guida regionali in materia di efficientamento energetico ed edilizia sostenibile, a supporto dell'applicazione della presente legge ed anche al fine di promuovere le migliori prassi per quanto riguarda la trasformazione di edifici esistenti in edifici a basso consumo energetico. 3. La Regione definisce, altresi', all'interno del prezziario regionale dei lavori pubblici una sezione per gli interventi di edilizia sostenibile, con riferimento ai materiali innovativi ed ai materiali locali rinnovabili.