Art. 3 
 
                          Azioni regionali 
 
  1. La Regione, di concerto con gli ordini e collegi professionali e
le categorie del settore edile, promuove  l'attivazione  di  percorsi
formativi dedicati alla riqualificazione energetica,  al  risanamento
ed alla  ristrutturazione  degli  immobili  per  la  riduzione  delle
emissioni inquinanti e adotta azioni finalizzate a sensibilizzare  ed
informare i cittadini  e  le  categorie  economiche  interessate  sui
problemi delle emissioni inquinanti generate dagli  edifici  e  sugli
accorgimenti naturali e tecnologici per ridurle. 
  2. La Regione, attraverso Infrastrutture recupero  energia  agenzia
regionale ligure (IRE S.p.a.) e con la collaborazione dei soggetti di
cui al comma 1, puo' predispone l'adozione di linee  guida  regionali
in materia di efficientamento energetico ed edilizia  sostenibile,  a
supporto dell'applicazione della presente legge ed anche al  fine  di
promuovere le migliori prassi per quanto riguarda  la  trasformazione
di edifici esistenti in edifici a basso consumo energetico. 
  3. La  Regione  definisce,  altresi',  all'interno  del  prezziario
regionale dei lavori pubblici  una  sezione  per  gli  interventi  di
edilizia sostenibile, con riferimento ai materiali innovativi  ed  ai
materiali locali rinnovabili.