Art. 4 
 
                 Monitoraggio e clausola valutativa 
 
  1. I comuni entro il 31 dicembre di  ogni  anno  comunicano  a  IRE
S.p.a. i dati relativi agli interventi di efficientamento  energetico
sulle unita' immobiliari eseguiti con le modalita' di cui all'art. 2. 
  2. La  Regione,  tramite  IRE  S.p.a.,  valuta  l'attuazione  della
presente  legge  e  verifica  i  risultati  ottenuti  in  termini  di
risparmio  energetico,  riduzione  delle   emissioni   inquinanti   e
realizzazione di edifici a basso consumo energetico. 
  3. A  tal  fine  la  Regione,  tramite  IRE  S.p.a.,  trasmette  al
Consiglio regionale Assemblea legislativa della  Liguria,  a  partire
dal 31 marzo 2020 e successivamente con cadenza biennale, un rapporto
che documenta gli effetti ottenuti dalla presente  legge  e  descrive
rispettivamente: 
    a) il numero degli  interventi  realizzati  in  attuazione  della
presente legge e la loro distribuzione territoriale; 
    b)  le  caratteristiche  edilizie  e  funzionali  degli  immobili
interessati; 
    c) il miglioramento di classe risultante dalle certificazioni APE
e le stime del risparmio energetico conseguito. 
  4. IRE S.p.a. rende accessibili i dati e le  informazioni  raccolte
per le attivita' valutative previste dalla presente legge. 
  5. Il Consiglio regionale Assemblea legislativa  rende  pubblici  i
documenti che includono le valutazioni svolte.