Art. 4 Monitoraggio e clausola valutativa 1. I comuni entro il 31 dicembre di ogni anno comunicano a IRE S.p.a. i dati relativi agli interventi di efficientamento energetico sulle unita' immobiliari eseguiti con le modalita' di cui all'art. 2. 2. La Regione, tramite IRE S.p.a., valuta l'attuazione della presente legge e verifica i risultati ottenuti in termini di risparmio energetico, riduzione delle emissioni inquinanti e realizzazione di edifici a basso consumo energetico. 3. A tal fine la Regione, tramite IRE S.p.a., trasmette al Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria, a partire dal 31 marzo 2020 e successivamente con cadenza biennale, un rapporto che documenta gli effetti ottenuti dalla presente legge e descrive rispettivamente: a) il numero degli interventi realizzati in attuazione della presente legge e la loro distribuzione territoriale; b) le caratteristiche edilizie e funzionali degli immobili interessati; c) il miglioramento di classe risultante dalle certificazioni APE e le stime del risparmio energetico conseguito. 4. IRE S.p.a. rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attivita' valutative previste dalla presente legge. 5. Il Consiglio regionale Assemblea legislativa rende pubblici i documenti che includono le valutazioni svolte.