Art. 10 
 
                         Libretto formativo 
 
  1. Il libretto formativo  personale  redatto  in  conformita'  alle
normative nazionali e comunitarie, costituisce il documento in cui e'
possibile registrare  le  attivita'  e  le  competenze  acquisite  da
ciascun discente durante il percorso di istruzione  e  formazione,  a
partire  dalla  frequenza  della  scuola  primaria,  compreso  quello
dell'istruzione degli adulti. 
  2.  Il  libretto  e'  rilasciato  di  concerto  con  il   Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   (MIUR),   su
richiesta del singolo interessato, dopo  l'assolvimento  dell'obbligo
scolastico e attesta i titoli di studio acquisiti, le qualifiche,  le
certificazioni  professionali  conseguite,   la   frequenza   ed   il
superamento delle prove finali  di  percorsi  formativi  tecnici  e/o
professionalizzanti e/o di  cultura  generale  condotti  da  soggetti
pubblici o privati, le competenze formali, non formali e informali ed
i crediti  formativi  comunque  acquisiti.  A  tal  fine  l'Assessore
regionale per l'istruzione e la formazione professionale  identifica,
in accordo con il MIUR, i soggetti certificatori dei  dati  riportati
nel libretto. 
  3.  L'Assessore  regionale  per  l'istruzione   e   la   formazione
professionale definisce, con decreto ed  entro  diciotto  mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previo  parere  della
competente   commissione   legislativa    dell'Assemblea    regionale
siciliana, le caratteristiche del libretto  formativo,  le  modalita'
per il rilascio dello stesso e le eventuali determinazioni volte alla
sua informatizzazione, ferma restando l'assenza di oneri economici  a
carico dello studente. Per  rendere  effettivamente  intellegibili  e
correlabili i dati dei percorsi formativi individuali degli studenti,
l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione  professionale
svolge,  in  collaborazione  con  il  MIUR,  azioni  finalizzate   ad
interconnettere le banche  dati  ministeriali  con  quelle  regionali
della scuola  e  universitarie  in  modo  da  garantire  validita'  e
spendibilita'  del  libretto  formativo  in  Italia  e  nella  Unione
europea.