Art. 10 Libretto formativo 1. Il libretto formativo personale redatto in conformita' alle normative nazionali e comunitarie, costituisce il documento in cui e' possibile registrare le attivita' e le competenze acquisite da ciascun discente durante il percorso di istruzione e formazione, a partire dalla frequenza della scuola primaria, compreso quello dell'istruzione degli adulti. 2. Il libretto e' rilasciato di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR), su richiesta del singolo interessato, dopo l'assolvimento dell'obbligo scolastico e attesta i titoli di studio acquisiti, le qualifiche, le certificazioni professionali conseguite, la frequenza ed il superamento delle prove finali di percorsi formativi tecnici e/o professionalizzanti e/o di cultura generale condotti da soggetti pubblici o privati, le competenze formali, non formali e informali ed i crediti formativi comunque acquisiti. A tal fine l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale identifica, in accordo con il MIUR, i soggetti certificatori dei dati riportati nel libretto. 3. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale definisce, con decreto ed entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, le caratteristiche del libretto formativo, le modalita' per il rilascio dello stesso e le eventuali determinazioni volte alla sua informatizzazione, ferma restando l'assenza di oneri economici a carico dello studente. Per rendere effettivamente intellegibili e correlabili i dati dei percorsi formativi individuali degli studenti, l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale svolge, in collaborazione con il MIUR, azioni finalizzate ad interconnettere le banche dati ministeriali con quelle regionali della scuola e universitarie in modo da garantire validita' e spendibilita' del libretto formativo in Italia e nella Unione europea.