Art. 12 Misure sui trasporti pubblici 1. Al fine di consentire la frequenza di ogni tipo di percorso di studio attivato sul proprio territorio, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, previa delibera della Giunta regionale, provvede a determinare le modalita' per il finanziamento delle spese di trasporto degli studenti riservate nell'ambito delle assegnazioni alle autonomie locali, garantendo la gratuita' del trasporto per gli studenti in maggiori condizioni di disagio socio-economico. 2. Qualora il trasporto pubblico non garantisca il servizio, l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, provvede a determinare le modalita' di promozione e finanziamento di servizi di trasporto flessibili, ovvero sistemi di trasporto non di linea, e in specie i servizi a chiamata, o servizi di mobilita' condivisa, con particolare riferimento alle aree caratterizzate da «domanda debole», cosi' come definite nella delibera dell'Autorita' di regolazione dei trasporti n. 48 del 30 marzo 2017. 3. Al fine di ogni utile pianificazione della mobilita' degli studenti, e' previsto, di concerto con gli enti locali, il rilevamento statistico dei flussi annuali presso l'assessorato dell'istruzione e della formazione professionale. 4. Per gli studenti universitari idonei alle borse di studio e iscritti presso le universita' siciliane e nei consorzi universitari e' garantita la gratuita' del trasporto pubblico locale su gomma e su rotaia nelle sedi dei corsi di laurea per il tramite degli ERSU che provvedono prioritariamente, compatibilmente con le risorse assegnate, a valere sulla Missione 4, Programma 7, capitolo 373312. 5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2019 le riserve nell'ambito delle assegnazione alle autonomie locali per il trasporto degli studenti sono incrementate del 30 per cento rispetto a quelle previste per l'esercizio finanziario 2018.