Art. 14 
 
               Obbligo di istruzione e diritto-dovere 
                     di istruzione e formazione 
 
  1.  L'obbligo  di  istruzione  ed   il   correlato   diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione si considerano assolti, nel rispetto
delle norme e delle leggi nazionali, anche in seguito alla  frequenza
dei  primi  due  anni  dei  percorsi  di  istruzione   e   formazione
professionale di secondo ciclo. A tal fine, gli  obiettivi  formativi
minimi e i curricula del primo biennio di tali percorsi devono essere
conformi  agli  standard  definiti  dal  Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. 
  2. La Regione favorisce l'adempimento dell'obbligo di istruzione di
cui  al  comma  1,  promuovendo  azioni  finalizzate  a  prevenire  e
contrastare la dispersione scolastica e formativa. 
  3. Al fine  di  incentivare  l'istruzione  e  la  formazione  degli
adulti, la Regione promuove azioni formative rivolte anche ad allievi
che hanno frequentato i percorsi del primo ciclo di istruzione  senza
conseguirne  il  titolo  di  studio  conclusivo,  ferma  restando  la
competenza delle istituzioni scolastiche del primo ciclo al  rilascio
delle relative certificazioni.