Art. 14 Obbligo di istruzione e diritto-dovere di istruzione e formazione 1. L'obbligo di istruzione ed il correlato diritto-dovere all'istruzione e alla formazione si considerano assolti, nel rispetto delle norme e delle leggi nazionali, anche in seguito alla frequenza dei primi due anni dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo. A tal fine, gli obiettivi formativi minimi e i curricula del primo biennio di tali percorsi devono essere conformi agli standard definiti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 2. La Regione favorisce l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, promuovendo azioni finalizzate a prevenire e contrastare la dispersione scolastica e formativa. 3. Al fine di incentivare l'istruzione e la formazione degli adulti, la Regione promuove azioni formative rivolte anche ad allievi che hanno frequentato i percorsi del primo ciclo di istruzione senza conseguirne il titolo di studio conclusivo, ferma restando la competenza delle istituzioni scolastiche del primo ciclo al rilascio delle relative certificazioni.