Art. 15 Provvedimenti ed azioni per le infrastrutture e l'edilizia scolastica 1. La Regione, nell'interesse della qualita' di vita degli studenti e degli operatori, ma anche affinche' l'erogazione dell'insegnamento sia efficiente, provvede, per il tramite degli enti pubblici competenti ed avvalendosi del sistema dell'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica, a sostenere l'allestimento di ambienti di apprendimento e laboratori, nonche' l'adeguamento a modelli standard di funzionalita' ed efficienza, di salubrita' degli ambienti e di sicurezza, degli immobili e delle infrastrutture di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione scolastica di ogni ordine e grado. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 la Regione, mediante l'utilizzazione di risorse regionali ed extra regionali, predispone atti e provvedimenti per la verifica della vulnerabilita' sismica, l'adeguamento pedagogico-didattico strutturale, impiantistico ed energetico degli edifici per il miglioramento delle strutture, e in particolare degli ambienti in cui si svolge la refezione scolastica, nonche' per la rimozione delle barriere architettoniche e per la realizzazione di interventi di straordinaria manutenzione, nonche' per la progettazione e realizzazione di nuove scuole tecnologicamente innovative ed ecocompatibili. 3. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, nei casi di necessita' e urgenza, definiti con apposito decreto da emanarsi, previo parere della Consulta regionale per il diritto allo studio, nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede al finanziamento degli enti locali per specifici interventi, secondo quanto disciplinato dall'art. 10 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8.