Art. 15 
 
            Provvedimenti ed azioni per le infrastrutture 
                       e l'edilizia scolastica 
 
  1. La Regione, nell'interesse della qualita' di vita degli studenti
e degli operatori, ma anche affinche' l'erogazione  dell'insegnamento
sia  efficiente,  provvede,  per  il  tramite  degli  enti   pubblici
competenti  ed  avvalendosi  del  sistema   dell'anagrafe   regionale
dell'edilizia scolastica, a sostenere l'allestimento di  ambienti  di
apprendimento e laboratori, nonche' l'adeguamento a modelli  standard
di funzionalita' ed efficienza, di salubrita'  degli  ambienti  e  di
sicurezza,  degli  immobili  e  delle  infrastrutture  di  proprieta'
pubblica adibiti all'istruzione scolastica di ogni ordine e grado. 
  2. Per le  finalita'  di  cui  al  comma  1  la  Regione,  mediante
l'utilizzazione di risorse regionali ed extra  regionali,  predispone
atti e provvedimenti per la verifica  della  vulnerabilita'  sismica,
l'adeguamento  pedagogico-didattico  strutturale,  impiantistico   ed
energetico degli edifici per il miglioramento delle strutture,  e  in
particolare degli ambienti in cui si svolge la refezione  scolastica,
nonche' per la rimozione delle  barriere  architettoniche  e  per  la
realizzazione di interventi di  straordinaria  manutenzione,  nonche'
per la progettazione e realizzazione di nuove scuole tecnologicamente
innovative ed ecocompatibili. 
  3.  L'Assessore  regionale  per  l'istruzione   e   la   formazione
professionale,  nei  casi  di  necessita'  e  urgenza,  definiti  con
apposito decreto da emanarsi, previo parere della Consulta  regionale
per il diritto allo studio, nel termine di  centoventi  giorni  dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  provvede   al
finanziamento degli enti locali  per  specifici  interventi,  secondo
quanto disciplinato dall'art. 10 della legge regionale 8 maggio 2018,
n. 8.