Art. 16 
 
           Interventi rivolti ai soggetti con disabilita' 
                  o con bisogni educativi speciali 
 
  1. La Regione, di concerto con gli enti locali, promuove e sostiene
interventi  diretti  a   garantire,   con   erogazione   puntuale   e
continuativa, la piena realizzazione della  persona,  il  diritto  ai
servizi   educativi    e    all'istruzione,    all'apprendimento    e
all'inclusione degli studenti con disabilita'  certificata  ai  sensi
dell'art. 3 della legge 5  febbraio  1992,  n.  104,  o  con  bisogni
educativi   speciali   (BES),   ovvero   con    disturbi    specifici
dell'apprendimento (DSA) o con disturbi da deficit  di  attenzione  e
iperattivita' (ADHD), o con disturbi della deglutizione  in  soggetti
disfagici. 
  2. Nell'ambito degli interventi di  cui  al  comma  1,  la  Regione
promuove  e  sostiene  le  attivita'  previste  dai  Piani  didattici
personalizzati  (PDP)  delle  singole  istituzioni  scolastiche   per
favorire la piena inclusione sia degli studenti individuati ai  sensi
della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sia delle studentesse  che  degli
studenti adottati o fuori  dalla  famiglia  di  origine.  La  Regione
prevede, altresi', misure per il sostegno a genitori  e/o  tutori  di
studenti del  primo  ciclo  dell'istruzione  con  DSA  per  garantire
l'assistenza domiciliare alle attivita' scolastiche. 
  3. La Regione, per assicurare l'accesso e la frequenza del  sistema
educativo, collabora con gli enti locali, le competenti istituzioni e
gli specialisti del settore per assicurare la fornitura di  specifici
ed  adeguati  servizi  di  trasporto,  di   materiale   didattico   e
strumentale, nonche' dei servizi di assistenza specialistica previsti
dalla legge n. 104/1992 e  di  assistenza  igienico-personale,  cosi'
come previsto  dalla  legge  regionale  5  novembre  2004,  n.  15  e
dall'art. 6 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 e successive
modifiche ed integrazioni. 
  4. La Regione riconosce i Centri territoriali di supporto  (CTS)  e
le  scuole  Polo  per  l'inclusione  gia'  individuati   dall'Ufficio
scolastico  regionale,  quali  istituzioni  di  riferimento  per   la
promozione delle iniziative in favore dei  soggetti  con  disabilita'
con disturbi specifici  d'apprendimento  e/o  con  bisogni  educativi
speciali (BES). 
  5.  La  Regione,  per  il  tramite  degli   assessorati   regionali
competenti, degli enti locali, delle istituzioni scolastiche e  delle
aziende  sanitarie  provinciali,  nel   rispetto   delle   reciproche
competenze, individua gli interventi  diretti  ad  assicurare  quanto
previsto dal comma 1. A tal fine, possono essere stipulati  specifici
accordi e protocolli d'intesa con soggetti del terzo settore  di  cui
al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e  con  associazioni  di
familiari senza fini  di  lucro  finalizzati  ad  una  programmazione
integrata con i  servizi  educativi,  sanitari,  socio-assistenziali,
culturali,  ricreativi  e  sportivi,  a  favore  dei   soggetti   con
disabilita'  o  con  disturbi  specifici  d'apprendimento  o  bisogni
educativi speciali (BES). 
  6.  L'Assessorato  regionale  dell'istruzione  e  della  formazione
professionale ai fini della pianificazione delle  specifiche  azioni,
d'intesa con  l'Assessorato  regionale  della  salute,  l'Assessorato
regionale della famiglia,  delle  politiche  sociali  e  del  lavoro,
l'Assessorato regionale del  turismo,  spettacolo  e  sport,  con  il
supporto delle associazioni maggiormente rappresentative dei genitori
e/o delle famiglie della  scuola  e  delle  persone  e  famiglie  con
disabilita', nonche'  con  il  parere  della  competente  commissione
legislativa   dell'Assemblea   regionale   siciliana   emana,   entro
centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, linee guida che agevolano l'effettiva inclusione delle persone
con disabilita' sia fisica che psichica con  particolare  riferimento
allo spettro autistico, all'interno  di  percorsi  e  scolastici  e/o
formativi, nonche' l'inserimento sociale, abilitativo,  riabilitativo
e lavorativo degli stessi, anche attraverso  servizi  domiciliari  in
favore delle famiglie e delle stesse persone con disabilita', tenendo
conto delle competenze e delle attribuzioni degli enti locali e delle
istituzioni  statali  e  regionali.  D'intesa  con  le   associazioni
professionali piu' rappresentative del settore  si  provvede  con  le
stesse modalita' e nello  stesso  periodo  di  centottanta  giorni  a
individuare  indirizzi  omogenei   sul   territorio   regionale   per
l'utilizzazione delle specifiche figure professionali.