Art. 16 Interventi rivolti ai soggetti con disabilita' o con bisogni educativi speciali 1. La Regione, di concerto con gli enti locali, promuove e sostiene interventi diretti a garantire, con erogazione puntuale e continuativa, la piena realizzazione della persona, il diritto ai servizi educativi e all'istruzione, all'apprendimento e all'inclusione degli studenti con disabilita' certificata ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con bisogni educativi speciali (BES), ovvero con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) o con disturbi da deficit di attenzione e iperattivita' (ADHD), o con disturbi della deglutizione in soggetti disfagici. 2. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, la Regione promuove e sostiene le attivita' previste dai Piani didattici personalizzati (PDP) delle singole istituzioni scolastiche per favorire la piena inclusione sia degli studenti individuati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sia delle studentesse che degli studenti adottati o fuori dalla famiglia di origine. La Regione prevede, altresi', misure per il sostegno a genitori e/o tutori di studenti del primo ciclo dell'istruzione con DSA per garantire l'assistenza domiciliare alle attivita' scolastiche. 3. La Regione, per assicurare l'accesso e la frequenza del sistema educativo, collabora con gli enti locali, le competenti istituzioni e gli specialisti del settore per assicurare la fornitura di specifici ed adeguati servizi di trasporto, di materiale didattico e strumentale, nonche' dei servizi di assistenza specialistica previsti dalla legge n. 104/1992 e di assistenza igienico-personale, cosi' come previsto dalla legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e dall'art. 6 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni. 4. La Regione riconosce i Centri territoriali di supporto (CTS) e le scuole Polo per l'inclusione gia' individuati dall'Ufficio scolastico regionale, quali istituzioni di riferimento per la promozione delle iniziative in favore dei soggetti con disabilita' con disturbi specifici d'apprendimento e/o con bisogni educativi speciali (BES). 5. La Regione, per il tramite degli assessorati regionali competenti, degli enti locali, delle istituzioni scolastiche e delle aziende sanitarie provinciali, nel rispetto delle reciproche competenze, individua gli interventi diretti ad assicurare quanto previsto dal comma 1. A tal fine, possono essere stipulati specifici accordi e protocolli d'intesa con soggetti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e con associazioni di familiari senza fini di lucro finalizzati ad una programmazione integrata con i servizi educativi, sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, a favore dei soggetti con disabilita' o con disturbi specifici d'apprendimento o bisogni educativi speciali (BES). 6. L'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale ai fini della pianificazione delle specifiche azioni, d'intesa con l'Assessorato regionale della salute, l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, l'Assessorato regionale del turismo, spettacolo e sport, con il supporto delle associazioni maggiormente rappresentative dei genitori e/o delle famiglie della scuola e delle persone e famiglie con disabilita', nonche' con il parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana emana, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida che agevolano l'effettiva inclusione delle persone con disabilita' sia fisica che psichica con particolare riferimento allo spettro autistico, all'interno di percorsi e scolastici e/o formativi, nonche' l'inserimento sociale, abilitativo, riabilitativo e lavorativo degli stessi, anche attraverso servizi domiciliari in favore delle famiglie e delle stesse persone con disabilita', tenendo conto delle competenze e delle attribuzioni degli enti locali e delle istituzioni statali e regionali. D'intesa con le associazioni professionali piu' rappresentative del settore si provvede con le stesse modalita' e nello stesso periodo di centottanta giorni a individuare indirizzi omogenei sul territorio regionale per l'utilizzazione delle specifiche figure professionali.