Art. 17 
 
                     Azioni di sostegno a favore 
                   delle relazioni interculturali 
 
  1.  La  Regione,  attraverso  specifici  progetti,  applicando   le
indicazioni nazionali contenute nelle linee guida per l'accoglienza e
l'integrazione degli alunni stranieri,  indirizza,  d'intesa  con  le
istituzioni  territoriali  interessate,  gli  interventi   volti   al
miglioramento della  qualita'  delle  relazioni  interculturali,  con
specifico riferimento alle caratteristiche stanziali  o  di  transito
degli studenti migranti. In tali ambiti e per gli specifici scopi  di
sostegno, la Regione puo' sostenere iniziative diversificate anche di
mediazione culturale, accoglienza e tutoraggio,  in  particolare,  ai
fini dell'inserimento scolastico  degli  alunni  figli  di  immigrati
presenti sul territorio regionale, la Regione promuove l'insegnamento
e l'apprendimento della lingua  italiana,  l'educazione  civica  e  i
principi  giuridici  formativi  della  cittadinanza   italiana,   nel
rispetto delle differenze linguistiche e culturali di cui gli  alunni
immigrati  sono  portatori.   La   Regione   favorisce   inoltre   la
partecipazione dei genitori alla vita scolastica ed  alle  iniziative
volte alla valorizzazione dell'identita' culturale e interculturale. 
  2. Le azioni  di  cui  al  comma  1  sono  attuate  e  gestite,  in
collaborazione con le singole  e  dedicate  istituzioni  scolastiche,
dagli enti locali, dalle universita', dalle  istituzioni  per  l'Alta
formazione artistica, coreutica e musicale  operanti  nella  Regione,
dai soggetti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117, dell'associazionismo  e  del  volontariato,  e  possono
svolgersi sia  nell'ambito  dell'orario  scolastico,  sia  in  orario
extra-curriculare. 
  3.  A  seguito  delle  specifiche  prove  di   accertamento   della
conoscenza della lingua italiana dei cittadini stranieri che  per  la
prima volta accedono al sistema educativo e formativo  siciliano,  la
Regione, con le stesse  modalita'  gestionali  di  cui  al  comma  2,
sostiene processi orientati a facilitare l'apprendimento della lingua
qualora la conoscenza risultasse scarsa o insufficiente. 
  4. La Regione favorisce iniziative atte a sostenere ed a consentire
il completamento dei percorsi di  istruzione  dei  cosiddetti  minori
stranieri di seconda/terza generazione, non accompagnati,  rifugiati,
apolidi,   anche   nell'ambito   di    progetti    di    cooperazione
internazionale. 
  5. La Regione favorisce iniziative atte a  facilitare  ragazzi  non
italiani  nei  percorsi  di  studio   dell'istruzione   e   dell'alta
formazione. 
  6. La Regione promuove, altresi', iniziative  progettuali,  atte  a
favorire e migliorare l'apprendimento di almeno una lingua europea da
parte degli studenti del sistema regionale di istruzione. 
  7. La Regione incentiva e sostiene i progetti  degli  enti  locali,
delle istituzioni scolastiche e  del  terzo  settore  finalizzati  ad
agevolare il diritto allo studio degli alunni nomadi in eta'  scolare
e adulti di cui alla normativa regionale in materia.