Art. 17 Azioni di sostegno a favore delle relazioni interculturali 1. La Regione, attraverso specifici progetti, applicando le indicazioni nazionali contenute nelle linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, indirizza, d'intesa con le istituzioni territoriali interessate, gli interventi volti al miglioramento della qualita' delle relazioni interculturali, con specifico riferimento alle caratteristiche stanziali o di transito degli studenti migranti. In tali ambiti e per gli specifici scopi di sostegno, la Regione puo' sostenere iniziative diversificate anche di mediazione culturale, accoglienza e tutoraggio, in particolare, ai fini dell'inserimento scolastico degli alunni figli di immigrati presenti sul territorio regionale, la Regione promuove l'insegnamento e l'apprendimento della lingua italiana, l'educazione civica e i principi giuridici formativi della cittadinanza italiana, nel rispetto delle differenze linguistiche e culturali di cui gli alunni immigrati sono portatori. La Regione favorisce inoltre la partecipazione dei genitori alla vita scolastica ed alle iniziative volte alla valorizzazione dell'identita' culturale e interculturale. 2. Le azioni di cui al comma 1 sono attuate e gestite, in collaborazione con le singole e dedicate istituzioni scolastiche, dagli enti locali, dalle universita', dalle istituzioni per l'Alta formazione artistica, coreutica e musicale operanti nella Regione, dai soggetti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dell'associazionismo e del volontariato, e possono svolgersi sia nell'ambito dell'orario scolastico, sia in orario extra-curriculare. 3. A seguito delle specifiche prove di accertamento della conoscenza della lingua italiana dei cittadini stranieri che per la prima volta accedono al sistema educativo e formativo siciliano, la Regione, con le stesse modalita' gestionali di cui al comma 2, sostiene processi orientati a facilitare l'apprendimento della lingua qualora la conoscenza risultasse scarsa o insufficiente. 4. La Regione favorisce iniziative atte a sostenere ed a consentire il completamento dei percorsi di istruzione dei cosiddetti minori stranieri di seconda/terza generazione, non accompagnati, rifugiati, apolidi, anche nell'ambito di progetti di cooperazione internazionale. 5. La Regione favorisce iniziative atte a facilitare ragazzi non italiani nei percorsi di studio dell'istruzione e dell'alta formazione. 6. La Regione promuove, altresi', iniziative progettuali, atte a favorire e migliorare l'apprendimento di almeno una lingua europea da parte degli studenti del sistema regionale di istruzione. 7. La Regione incentiva e sostiene i progetti degli enti locali, delle istituzioni scolastiche e del terzo settore finalizzati ad agevolare il diritto allo studio degli alunni nomadi in eta' scolare e adulti di cui alla normativa regionale in materia.