Art. 18 
 
           Sostegno all'integrazione di persone sottoposte 
            a pene detentive o provvedimenti restrittivi 
 
  1. La Regione  al  fine  di  accompagnare  l'inclusione  sociale  e
lavorativa, nonche' per far acquisire,  recuperare  o  accrescere  le
competenze di base e tecnico-professionali di quanti  si  trovino  in
stato di detenzione o scontino  misure  alternative  alla  detenzione
sostiene mediante  eventuali  atti  convenzionali  con  i  competenti
Ministeri, il sostegno allo svolgimento di progetti specifici e corsi
di istruzione e formazione  gestiti  da  istituzioni  scolastiche  di
primo e secondo livello di istruzione  degli  adulti,  anche  con  la
collaborazione delle  universita'  da  effettuare  all'interno  degli
istituti di pena, o  in  area  penale  esterna  ovvero  in  strutture
scolastiche e  formative  del  territorio,  sentito  il  Garante  dei
detenuti. 
  2.  Nello  svolgimento  delle  attivita'  didattiche  e   formative
previste dal comma 1, la Regione puo' promuovere progetti di utilizzo
di tecnologie multimediali per l'insegnamento a distanza.