Art. 18 Sostegno all'integrazione di persone sottoposte a pene detentive o provvedimenti restrittivi 1. La Regione al fine di accompagnare l'inclusione sociale e lavorativa, nonche' per far acquisire, recuperare o accrescere le competenze di base e tecnico-professionali di quanti si trovino in stato di detenzione o scontino misure alternative alla detenzione sostiene mediante eventuali atti convenzionali con i competenti Ministeri, il sostegno allo svolgimento di progetti specifici e corsi di istruzione e formazione gestiti da istituzioni scolastiche di primo e secondo livello di istruzione degli adulti, anche con la collaborazione delle universita' da effettuare all'interno degli istituti di pena, o in area penale esterna ovvero in strutture scolastiche e formative del territorio, sentito il Garante dei detenuti. 2. Nello svolgimento delle attivita' didattiche e formative previste dal comma 1, la Regione puo' promuovere progetti di utilizzo di tecnologie multimediali per l'insegnamento a distanza.