Art. 19 Sostegno agli studenti ospedalizzati 1. La Regione sostiene il pieno diritto allo studio e all'apprendimento degli studenti in condizione di ospedalizzazione ampliando il servizio educativo-didattico di «Scuola in ospedale» e favorendo la realizzazione dei progetti di istruzione domiciliare per tutti gli studenti impossibilitati alla frequenza scolastica per motivi di salute. Ogni azione in tale ambito e' finalizzata a favorire il mantenimento dei rapporti del singolo studente con il proprio ambiente scolastico ed il correlato sistema di relazioni sociali ed amicali. 2. Gli interventi di cui al presente articolo sono destinati esclusivamente ad alunni iscritti a scuole, di ogni ordine e grado, ospedalizzati a causa di gravi patologie o sottoposti a terapie domiciliari che impediscono la frequenza della scuola per non meno di trenta giorni. 3. La Regione, al fine di assicurare il diritto allo studio e all'apprendimento degli studenti ospedalizzati di cui ai commi 1 e 2, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, stipula protocolli operativi con le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere e gli enti locali, per l'attivazione dei presidi di «Scuola in ospedale» per rispondere ai bisogni dei singoli territori. La Regione, inoltre, supporta l'azione delle «Scuole in ospedale» fornendo tecnologie multimediali utili per l'insegnamento a distanza. 4. La Regione, nell'ambito della normativa vigente e tramite l'azione coordinata dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro nonche' dell'Assessorato regionale della salute, sostiene l'erogazione di servizi non programmabili all'inizio dell'anno scolastico per gli alunni ospedalizzati attraverso accordi di rete con le articolazioni territoriali del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, le aziende sanitarie ed i centri di supporto territoriale.