Art. 20 
 
          Interventi a favore di studenti residenti in aree 
       di marginalita' geografica e ad elevato degrado sociale 
 
  1. La Regione promuove e sostiene azioni  ed  interventi  mirati  a
valorizzare e  mantenere  i  processi  di  insegnamento/apprendimento
nelle isole minori e nelle aree montane e/o  interne,  o  nelle  aree
urbane e metropolitane soggette ad elevato degrado sociale,  al  fine
di garantire il  diritto  ai  servizi  educativi  ed  all'istruzione,
favorire la permanenza della popolazione in tali aree, contrastare il
decremento demografico, affermare la cultura dell'identita' locale  e
della crescita civile. 
  2.  La  Regione,  in   ossequio   al   principio   di   continuita'
territoriale, al fine di garantire il  diritto  all'istruzione  nelle
isole minori, promuove prioritariamente interventi volti a ridurre il
disagio degli studenti in esse residenti. In tale contesto la Regione
contribuisce  al  superamento  delle  difficolta'  logistiche  e   di
trasporto degli studenti residenti nelle  isole  minori,  iscritti  e
frequentanti scuole di ogni ordine e grado presso  altri  comuni  del
territorio regionale, purche' appartenenti a famiglie  in  situazione
di disagio socio-economico, attraverso forme  di  sostegno  economico
alla frequenza di istituzioni convittuali aventi sede sul  territorio
regionale, nonche' mediante l'attivazione sperimentale  di  forme  di
insegnamento a distanza. Allo scopo di  favorire  l'istruzione  nelle
isole minori e di alleviare il disagio degli studenti  e  delle  loro
famiglie, la Regione puo' stipulare  convenzioni  specifiche  con  le
imprese che gestiscono i trasporti. 
  3. Le modalita' attuative dell'intervento di cui al  comma  2  sono
definite dal piano triennale di cui all'art. 8  e  nei  limiti  delle
risorse finanziarie disponibili. 
  4. La Regione, d'intesa con i competenti Ministeri e in accordo con
l'Ufficio scolastico  regionale  e  gli  osservatori  di  area  sulla
dispersione scolastica, con le istituzioni scolastiche e formative  e
gli enti locali, singoli o associati, sostiene, anche  con  specifici
finanziamenti,   attivita'   e   servizi   finalizzati   a    rendere
qualitativamente adeguato il servizio scolastico e  ad  offrire  agli
allievi  migliori  opportunita'  di  apprendimento,  con  particolare
riferimento alla graduale introduzione, a partire dalle aree  a  piu'
elevato disagio sociale, del modello orario  a  tempo  normale  nella
scuola dell'infanzia, a tempo pieno nella scuola primaria e  a  tempo
prolungato nella  scuola  secondaria  di  primo  grado,  al  fine  di
superare condizioni di poverta' educativa e di equilibrare disparita'
su scala nazionale.