Art. 21 Misure per il contrasto alla violenza ed alla discriminazione 1. La Regione, nell'ambito delle azioni in favore dell'istruzione e della formazione sul proprio territorio, contribuisce a sostenere l'impegno dei docenti nella formazione di un sano senso civico e sociale e del contrasto alla violenza, nonche' ogni forma di discriminazione. In tale ambito la Regione contribuisce a sostenere azioni formative finalizzate al supporto della legalita' ed al contrasto di ogni forma di criminalita'. 2. La Regione promuove progetti ed azioni utili all'affermazione e valorizzazione della differenza di genere, alla prevenzione ed al contrasto di ogni forma di violenza e discriminazione, di lesione della dignita' della persona, di bullismo, di cyber bullismo, di violenza di genere, di omofobia, di discriminazione religiosa ed etnica, di devianza minorile, assicurando, sin dalla fase di progettazione, il coinvolgimento di professionisti e di associazioni operanti nel settore.