Art. 21 
 
                Misure per il contrasto alla violenza 
                       ed alla discriminazione 
 
  1. La Regione, nell'ambito delle azioni in favore dell'istruzione e
della formazione sul proprio  territorio,  contribuisce  a  sostenere
l'impegno dei docenti nella formazione di  un  sano  senso  civico  e
sociale  e  del  contrasto  alla  violenza,  nonche'  ogni  forma  di
discriminazione. In tale ambito la Regione contribuisce  a  sostenere
azioni formative  finalizzate  al  supporto  della  legalita'  ed  al
contrasto di ogni forma di criminalita'. 
  2. La Regione promuove progetti ed azioni utili all'affermazione  e
valorizzazione della differenza di genere,  alla  prevenzione  ed  al
contrasto di ogni forma di violenza  e  discriminazione,  di  lesione
della dignita' della persona, di  bullismo,  di  cyber  bullismo,  di
violenza di genere, di  omofobia,  di  discriminazione  religiosa  ed
etnica,  di  devianza  minorile,  assicurando,  sin  dalla  fase   di
progettazione, il coinvolgimento di professionisti e di  associazioni
operanti nel settore.