Art. 22 Azioni di valorizzazione dell'identita' siciliana e di sostegno delle minoranze linguistiche e culturali 1. La Regione, con il coinvolgimento degli enti locali, delle universita', delle istituzioni per l'alta formazione artistica, coreutica e musicale operanti nella Regione e dell'associazionismo culturale, anche in riferimento alla legge regionale 31 maggio 2011, n. 9, promuove la valorizzazione e il rafforzamento dell'identita' siciliana anche in considerazione della sua centralita' nella cultura euro-mediterranea, attraverso attivita' formative, di ricerca ed educative volte all'acquisizione di una rinnovata consapevolezza della storia e della cultura regionale e delle potenzialita' dello strumento autonomistico, con l'ulteriore obiettivo di favorire la costruzione di un rinnovato senso di identita' e di appartenenza alla comunita' regionale. 2. Per la piena attuazione del diritto allo studio nel proprio territorio, la Regione sostiene le attivita' didattico-formative delle istituzioni scolastiche pubbliche operanti nei comuni rientranti nella delimitazione territoriale di cui all'art. 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e salvaguardate ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e promuove, d'intesa con le comunita' locali e con le universita', azioni dirette a salvaguardare l'identita' linguistica e culturale delle comunita' arbereshe e gallo-italiche della Sicilia. 3. All'art. 1, comma 1, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 13 dopo le parole «Per gli istituti scolastici che abbiano sede» sono aggiunte le parole «e/o che comprendano sezioni staccate e/o plessi che insistono» e dopo le parole «qualora l'istituto scolastico interessato abbia sede» sono aggiunte le parole «e/o sezioni staccate e/o plessi che insistono».