Art. 22 
 
       Azioni di valorizzazione dell'identita' siciliana e di 
          sostegno delle minoranze linguistiche e culturali 
 
  1. La Regione, con  il  coinvolgimento  degli  enti  locali,  delle
universita',  delle  istituzioni  per  l'alta  formazione  artistica,
coreutica e musicale operanti nella  Regione  e  dell'associazionismo
culturale, anche in riferimento alla legge regionale 31 maggio  2011,
n. 9, promuove la valorizzazione e  il  rafforzamento  dell'identita'
siciliana anche in considerazione della sua centralita' nella cultura
euro-mediterranea, attraverso  attivita'  formative,  di  ricerca  ed
educative volte  all'acquisizione  di  una  rinnovata  consapevolezza
della storia e della cultura regionale e  delle  potenzialita'  dello
strumento autonomistico, con l'ulteriore  obiettivo  di  favorire  la
costruzione di un rinnovato senso di identita' e di appartenenza alla
comunita' regionale. 
  2. Per la piena attuazione del  diritto  allo  studio  nel  proprio
territorio, la  Regione  sostiene  le  attivita'  didattico-formative
delle  istituzioni  scolastiche   pubbliche   operanti   nei   comuni
rientranti nella delimitazione territoriale di cui all'art.  3  della
legge 15 dicembre 1999, n. 482 e salvaguardate ai sensi dell'art. 10,
comma 5, della legge regionale 16 dicembre 2008, n.  22  e  promuove,
d'intesa con le comunita' locali e con le universita', azioni dirette
a salvaguardare l'identita' linguistica e culturale  delle  comunita'
arbereshe e gallo-italiche della Sicilia. 
  3. All'art. 1, comma 1, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 13
dopo le parole «Per gli istituti scolastici che  abbiano  sede»  sono
aggiunte le parole «e/o che comprendano sezioni staccate  e/o  plessi
che insistono»  e  dopo  le  parole  «qualora  l'istituto  scolastico
interessato abbia sede» sono aggiunte le parole «e/o sezioni staccate
e/o plessi che insistono».