Art. 23 
 
                    Interventi per la continuita' 
                     didattica e l'orientamento 
 
  1. La Regione,  nell'ottica  di  un'efficace  e  mirata  azione  di
prevenzione, contrasto e recupero degli insuccessi, della dispersione
e degli abbandoni, privilegia modelli e percorsi  di  continuita'  ed
innovazione  didattica  (ivi  inclusa  la  didattica  orizzontale   e
verticale), metodologica e organizzativa. 
  2. La Regione sostiene, in coerenza  con  le  disposizioni  statali
vigenti, azioni per il contrasto  dei  fenomeni  di  dispersione  nei
diversi periodi di istruzione, con particolare riferimento  a  quello
dell'obbligo scolastico, e favorisce percorsi di  orientamento  nelle
fasi  di  passaggio  tra  i  differenti  gradi  di   istruzione,   in
particolare nella transizione tra scuola secondaria di secondo  grado
e il sistema di istruzione, ITS, universitario e AFAM. 
  3. Nell'ambito delle azioni di cui  al  comma  2,  la  Regione,  di
concerto  con  l'Ufficio  scolastico  regionale  e  le   universita',
promuove  l'istituzione  di  strutture  di  orientamento  scolastico,
universitario e professionale, che prevedono  attivita'  informative,
formative e di consulenza volte a favorire la scelta consapevole  dei
percorsi  di  istruzione,  di  professionalizzazione  e  del  lavoro,
tenendo conto delle capacita' e delle aspirazioni individuali per  il
pieno sviluppo della persona. 
  4. Al fine di  incentivare  sul  territorio  un  adeguato  sviluppo
dell'imprenditorialita' e dell'occupazione  in  impresa,  la  Regione
promuove,   attraverso   opportune   forme   di    orientamento    ed
accompagnamento al lavoro, specifici interventi formativi in  impresa
e  attivita'  idonee  a   favorire   processi   di   auto-impiego   e
auto-imprenditorialita'. 
  5. La Regione  promuove  e  sostiene  iniziative  educative,  anche
sperimentali, volte al sostegno del  valore  pedagogico  del  lavoro,
promosse di concerto tra istituzioni formative ed organizzazioni  del
terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio  2017,  n.  117,
enti bilaterali, associazioni di categoria del lavoro.