Art. 23 Interventi per la continuita' didattica e l'orientamento 1. La Regione, nell'ottica di un'efficace e mirata azione di prevenzione, contrasto e recupero degli insuccessi, della dispersione e degli abbandoni, privilegia modelli e percorsi di continuita' ed innovazione didattica (ivi inclusa la didattica orizzontale e verticale), metodologica e organizzativa. 2. La Regione sostiene, in coerenza con le disposizioni statali vigenti, azioni per il contrasto dei fenomeni di dispersione nei diversi periodi di istruzione, con particolare riferimento a quello dell'obbligo scolastico, e favorisce percorsi di orientamento nelle fasi di passaggio tra i differenti gradi di istruzione, in particolare nella transizione tra scuola secondaria di secondo grado e il sistema di istruzione, ITS, universitario e AFAM. 3. Nell'ambito delle azioni di cui al comma 2, la Regione, di concerto con l'Ufficio scolastico regionale e le universita', promuove l'istituzione di strutture di orientamento scolastico, universitario e professionale, che prevedono attivita' informative, formative e di consulenza volte a favorire la scelta consapevole dei percorsi di istruzione, di professionalizzazione e del lavoro, tenendo conto delle capacita' e delle aspirazioni individuali per il pieno sviluppo della persona. 4. Al fine di incentivare sul territorio un adeguato sviluppo dell'imprenditorialita' e dell'occupazione in impresa, la Regione promuove, attraverso opportune forme di orientamento ed accompagnamento al lavoro, specifici interventi formativi in impresa e attivita' idonee a favorire processi di auto-impiego e auto-imprenditorialita'. 5. La Regione promuove e sostiene iniziative educative, anche sperimentali, volte al sostegno del valore pedagogico del lavoro, promosse di concerto tra istituzioni formative ed organizzazioni del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, enti bilaterali, associazioni di categoria del lavoro.