Art. 24 
 
                       Iniziative di contrasto 
                     alla dispersione scolastica 
 
  1. La  Regione,  al  fine  di  contrastare  la  dispersione  e  gli
abbandoni scolastici e dare adeguato sostegno al successo  formativo,
anche attraverso la  destinazione  di  risorse  comunitarie  all'uopo
individuate nella programmazione dei fondi extra regionali, adotta le
seguenti misure: 
    a)   istituzione   del   sistema   informatizzato   dell'anagrafe
scolastica regionale degli studenti, funzionale anche al monitoraggio
del fenomeno di dispersione scolastica; 
    b)  nelle  more  dell'attivazione  del   sistema   informatizzato
dell'anagrafe scolastica  regionale  degli  studenti,  l'Osservatorio
regionale,   gia'   istituito    presso    l'Assessorato    regionale
dell'istruzione   e   della   formazione   professionale    con    la
collaborazione degli osservatori provinciali  e  di  area  contro  la
dispersione scolastica  dell'Ufficio  scolastico  regionale  Sicilia,
monitora l'andamento del fenomeno di  dispersione  scolastica.  Detti
osservatori sono riconosciuti come organismi di  riferimento  per  la
promozione  di  iniziative  rivolte  al   contrasto   delle   diverse
fenomenologie della dispersione scolastica. L'Osservatorio  regionale
citato  cessa   all'atto   della   funzionalizzazione   dell'anagrafe
scolastica regionale degli studenti; 
    c) concorre, in relazione agli esiti del  predetto  monitoraggio,
d'intesa con le competenti istituzioni statali e  locali  e  con  gli
osservatori istituiti dall'Ufficio scolastico regionale Sicilia  alla
definizione di piani  pluriennali  d'intervento  per  il  progressivo
contenimento dei diversi  fenomeni  di  dispersione  nonche'  per  il
contrasto delle nuove forme di poverta' educativa; 
    d) promuove azioni finalizzate  alla  permanenza  degli  studenti
negli istituti quali il prolungamento giornaliero di frequenza  nella
scuola e la contestuale programmazione di attivita' per l'ampliamento
dell'offerta formativa,  su  tematiche  di  attualita'  ed  interesse
socio-culturale  e  sportivo   e   comunque   integrate   nel   piano
dell'offerta formativa; 
    e)  promuove  e  sostiene  progetti  integrati  multi  settoriali
sviluppati in rete dalle scuole di ogni ordine e  grado  operanti  in
aree disagiate e/o ad alto rischio di  dispersione  scolastica  e  di
devianza giovanile; 
    f)  promuove  azioni  sinergiche  fra  istituzioni   scolastiche,
strutture formative accreditate dalla Regione e centri per  l'impiego
al fine di prevenire fenomeni di dispersione e sostenere l'obbligo di
istruzione e formazione. 
  2. La Regione, d'intesa con l'Ufficio scolastico  regionale  e  con
gli osservatori di area, sostiene le scuole di ogni  ordine  e  grado
nelle azioni di sensibilizzazione  e  formazione  dei  docenti  sulle
tematiche psicopedagogiche ed educativo-didattiche volte  a  favorire
il successo formativo  di  tutti.  Tali  azioni  ed  interventi  sono
condotti con la collaborazione ed  il  coinvolgimento  delle  agenzie
educative impegnate nella promozione del benessere a scuola. 
  3. Con decreto  dell'Assessore  regionale  per  l'istruzione  e  la
formazione professionale e' istituito, entro centottanta giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  un   Comitato
paritetico Regione-Ufficio scolastico  regionale  per  l'analisi,  il
monitoraggio la progettazione di iniziative  macrosistemiche  per  il
contrasto del fenomeno della dispersione scolastica.