Art. 24 Iniziative di contrasto alla dispersione scolastica 1. La Regione, al fine di contrastare la dispersione e gli abbandoni scolastici e dare adeguato sostegno al successo formativo, anche attraverso la destinazione di risorse comunitarie all'uopo individuate nella programmazione dei fondi extra regionali, adotta le seguenti misure: a) istituzione del sistema informatizzato dell'anagrafe scolastica regionale degli studenti, funzionale anche al monitoraggio del fenomeno di dispersione scolastica; b) nelle more dell'attivazione del sistema informatizzato dell'anagrafe scolastica regionale degli studenti, l'Osservatorio regionale, gia' istituito presso l'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale con la collaborazione degli osservatori provinciali e di area contro la dispersione scolastica dell'Ufficio scolastico regionale Sicilia, monitora l'andamento del fenomeno di dispersione scolastica. Detti osservatori sono riconosciuti come organismi di riferimento per la promozione di iniziative rivolte al contrasto delle diverse fenomenologie della dispersione scolastica. L'Osservatorio regionale citato cessa all'atto della funzionalizzazione dell'anagrafe scolastica regionale degli studenti; c) concorre, in relazione agli esiti del predetto monitoraggio, d'intesa con le competenti istituzioni statali e locali e con gli osservatori istituiti dall'Ufficio scolastico regionale Sicilia alla definizione di piani pluriennali d'intervento per il progressivo contenimento dei diversi fenomeni di dispersione nonche' per il contrasto delle nuove forme di poverta' educativa; d) promuove azioni finalizzate alla permanenza degli studenti negli istituti quali il prolungamento giornaliero di frequenza nella scuola e la contestuale programmazione di attivita' per l'ampliamento dell'offerta formativa, su tematiche di attualita' ed interesse socio-culturale e sportivo e comunque integrate nel piano dell'offerta formativa; e) promuove e sostiene progetti integrati multi settoriali sviluppati in rete dalle scuole di ogni ordine e grado operanti in aree disagiate e/o ad alto rischio di dispersione scolastica e di devianza giovanile; f) promuove azioni sinergiche fra istituzioni scolastiche, strutture formative accreditate dalla Regione e centri per l'impiego al fine di prevenire fenomeni di dispersione e sostenere l'obbligo di istruzione e formazione. 2. La Regione, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale e con gli osservatori di area, sostiene le scuole di ogni ordine e grado nelle azioni di sensibilizzazione e formazione dei docenti sulle tematiche psicopedagogiche ed educativo-didattiche volte a favorire il successo formativo di tutti. Tali azioni ed interventi sono condotti con la collaborazione ed il coinvolgimento delle agenzie educative impegnate nella promozione del benessere a scuola. 3. Con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale e' istituito, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Comitato paritetico Regione-Ufficio scolastico regionale per l'analisi, il monitoraggio la progettazione di iniziative macrosistemiche per il contrasto del fenomeno della dispersione scolastica.