Art. 25 
 
              Integrazione fra istruzione e formazione 
                   professionale tecnico-superiore 
 
  1. La Regione promuove l'integrazione  tra  i  diversi  sistemi  di
istruzione  e  la  formazione  professionale   tramite   un   modello
educativo, di lungo periodo, orientato allo sviluppo  del  potenziale
umano, sociale e produttivo dei territori in una logica di rete e  di
innovazione che  risponda  alla  domanda  del  tessuto  produttivo  e
consideri i bisogni del territorio. 
  2.   La   Regione,   allo   scopo   di   diffondere   la    cultura
tecnico-scientifica  e  professionale  e   di   sostenere   in   modo
sistematico lo sviluppo economico e  la  competitivita'  del  sistema
produttivo, prevede: 
    a) un'offerta piu' stabile e articolata di percorsi  per  tecnici
superiori di diverso livello; 
    b) il rafforzamento del  molo  degli  istituti  tecnici  e  degli
istituti professionali nell'ambito della filiera tecnico-scientifica; 
    e) l'orientamento permanente dei giovani; 
    d) il sostegno delle politiche attive del lavoro in raccordo  con
la formazione continua dei lavoratori, nel quadro  dell'apprendimento
permanente per tutto il corso della vita. 
  3. La Regione promuove gli  Istituti  tecnici  superiori  (ITS),  i
percorsi  di  istruzione  e  formazione   superiore   (IFTS)   e   le
aggregazioni in rete degli stessi al fine di: 
    a)  effettuare  una   programmazione   dei   percorsi   formativi
curriculari ed extracurriculari secondo la metodologia per competenze
e le normative vigenti; 
    b) implementare percorsi innovativi rispondenti al sistema duale; 
    c) attuare modalita' di attestazione e di validazione dei crediti
formativi; 
    d)  sostenere  iniziative  di  aggiornamento  dei  docenti,   dei
dirigenti scolastici, del personale ATA, del personale degli enti  di
formazione, del personale delle  aziende  impegnato  nelle  attivita'
didattiche; 
    e) effettuare stage docenti/operatori in Italia e all'estero; 
    f) orientare ed accompagnare i giovani nelle  scelte  durante  il
ciclo di studi e al  termine  dello  stesso,  per  l'inserimento  nel
mercato del lavoro; 
    g)  effettuare  azioni  di  informazione  e  di  diffusione   nel
territorio; 
    h) assicurare il raccordo con il  sistema  delle  imprese  e  dei
servizi per il lavoro, per facilitare l'accompagnamento al lavoro dei
giovani che stiano frequentando o abbiano  concluso  positivamente  i
percorsi  formativi,  anche  attraverso  l'attivazione  di  misure  e
dispositivi di facilitazione all'inserimento lavorativo. 
  4. I criteri e le modalita' per la realizzazione delle aggregazioni
in reti permanenti di cui al comma 3 sono determinati con decreto del
Presidente della Regione su  proposta  dell'Assessore  regionale  per
l'istruzione e la  formazione  professionale  previa  delibera  della
Giunta regionale. 
  5. La Regione promuove percorsi formativi in assetto lavorativo per
gli studenti delle scuole secondarie  e  per  l'alta  formazione  con
particolare    riguardo    all'apprendistato    di     I     livello,
all'apprendistato professionalizzante ed  all'apprendistato  di  alta
formazione  e  ricerca,  nonche'  forme  innovative  quali  l'impresa
didattica e le botteghe di mestiere.