Art. 25 Integrazione fra istruzione e formazione professionale tecnico-superiore 1. La Regione promuove l'integrazione tra i diversi sistemi di istruzione e la formazione professionale tramite un modello educativo, di lungo periodo, orientato allo sviluppo del potenziale umano, sociale e produttivo dei territori in una logica di rete e di innovazione che risponda alla domanda del tessuto produttivo e consideri i bisogni del territorio. 2. La Regione, allo scopo di diffondere la cultura tecnico-scientifica e professionale e di sostenere in modo sistematico lo sviluppo economico e la competitivita' del sistema produttivo, prevede: a) un'offerta piu' stabile e articolata di percorsi per tecnici superiori di diverso livello; b) il rafforzamento del molo degli istituti tecnici e degli istituti professionali nell'ambito della filiera tecnico-scientifica; e) l'orientamento permanente dei giovani; d) il sostegno delle politiche attive del lavoro in raccordo con la formazione continua dei lavoratori, nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita. 3. La Regione promuove gli Istituti tecnici superiori (ITS), i percorsi di istruzione e formazione superiore (IFTS) e le aggregazioni in rete degli stessi al fine di: a) effettuare una programmazione dei percorsi formativi curriculari ed extracurriculari secondo la metodologia per competenze e le normative vigenti; b) implementare percorsi innovativi rispondenti al sistema duale; c) attuare modalita' di attestazione e di validazione dei crediti formativi; d) sostenere iniziative di aggiornamento dei docenti, dei dirigenti scolastici, del personale ATA, del personale degli enti di formazione, del personale delle aziende impegnato nelle attivita' didattiche; e) effettuare stage docenti/operatori in Italia e all'estero; f) orientare ed accompagnare i giovani nelle scelte durante il ciclo di studi e al termine dello stesso, per l'inserimento nel mercato del lavoro; g) effettuare azioni di informazione e di diffusione nel territorio; h) assicurare il raccordo con il sistema delle imprese e dei servizi per il lavoro, per facilitare l'accompagnamento al lavoro dei giovani che stiano frequentando o abbiano concluso positivamente i percorsi formativi, anche attraverso l'attivazione di misure e dispositivi di facilitazione all'inserimento lavorativo. 4. I criteri e le modalita' per la realizzazione delle aggregazioni in reti permanenti di cui al comma 3 sono determinati con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale previa delibera della Giunta regionale. 5. La Regione promuove percorsi formativi in assetto lavorativo per gli studenti delle scuole secondarie e per l'alta formazione con particolare riguardo all'apprendistato di I livello, all'apprendistato professionalizzante ed all'apprendistato di alta formazione e ricerca, nonche' forme innovative quali l'impresa didattica e le botteghe di mestiere.