Art. 26 Indirizzi e criteri per la costruzione di percorsi di alternanza scuola-lavoro 1. L'alternanza scuola-lavoro e l'apprendistato formativo, attraverso l'integrazione tra periodi di formazione in aula e di apprendimento sul posto di lavoro, costituiscono le modalita' formative privilegiate per garantire l'acquisizione di competenze generali e tecnico-professionali atte a migliorare lo sviluppo della persona e l'occupazione. La Regione, tramite attivita' di orientamento e di analisi delle competenze, supporta le istituzioni scolastiche, nel rispetto delle prerogative dei loro organi collegiali, nella predisposizione del percorso piu' idoneo e coerente con gli indirizzi e le finalita' degli studi intrapresi dai discenti tenendo conto delle attitudini e delle aspirazioni espresse da ciascuno. 2. Lo strumento metodologico e didattico dell'alternanza, rivolto agli studenti iscritti all'ultimo triennio degli istituti professionali statali e regionali, degli istituti tecnici e dei licei e all'ultimo biennio degli enti di formazione professionale, accresce la motivazione nello studio e arricchisce la formazione scolastica con l'acquisizione di competenze specifiche e coerenti con l'indirizzo di studio. 3. La Regione promuove e adotta, secondo la normativa nazionale vigente, il progetto formativo personalizzato per gli istituti professionali ed i centri di formazione professionale. 4. La Regione adotta strumenti di comunicazione atti a diffondere la valenza ed i contenuti dei progetti di alternanza scuola-lavoro anche allo scopo di consentire che gli studenti conoscano quali strumenti, resi disponibili dal Ministero, vigilano sul sistema di alternanza (carta dei diritti e dei doveri; bottone rosso; piattaforma per l'alternanza scuola-lavoro). La Regione incentiva la cultura imprenditoriale sostenendo progetti formativi per sviluppare competenze teoriche e pratiche di tipo imprenditoriale rispondenti alla vocazione territoriale. 5. Le figure professionali deputate a seguire lo studente nell'attivita' di alternanza, nel rispetto della normativa nazionale vigente, sono: a) tutor interno, individuato in un docente della scuola; b) tutor esterno, individuato dalla struttura ospitante. 6. Con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituito il tavolo permanente di monitoraggio con il compito di: a) monitorare e promuovere indagini conoscitive dei percorsi di alternanza che si svolgono nella Regione, anche attraverso la raccolta di segnalazioni volte ad individuare percorsi difformi rispetto alla normativa o gravi violazioni di quanto previsto nel progetto formativo, anche attraverso controlli a campione, con particolare attenzione alle attivita' svolte nel periodo estivo o di sospensione dell'attivita' didattica; b) promozione di buone prassi di alternanza; c) verifica della partecipazione e coinvolgimento attivo del tessuto imprenditoriale. 7. Il tavolo di cui al comma 6 e' composto dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale o da un suo delegato, da un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale (USR), da un rappresentante della Consulta provinciale degli studenti in Sicilia e da un rappresentante delle associazioni di categoria. 8. Il conseguimento delle qualifiche e dei diplomi professionali da parte degli studenti del sistema di istruzione e formazione professionale, anche degli adulti e nelle sedi carcerarie, avviene prevedendo le attivita' di alternanza scuola-lavoro e anche attraverso l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 9. L'Assessore per l'istruzione e la formazione professionale, d'intesa con l'USR, definisce le modalita' e le azioni di sostegno alla formazione in apprendistato nei percorsi di istruzione e formazione professionale e di istruzione del secondo ciclo, anche degli adulti e nelle sedi carcerarie, prevedendo altresi' misure di incentivazione e sostegno rivolte alle imprese che partecipano alle esperienze di alternanza scuola-lavoro e apprendistato formativo. 10. Le imprese che intendono avviare un percorso di alternanza scuola-lavoro devono essere in possesso della certificazione antimafia e non devono aver proceduto a licenziamenti collettivi o senza giustificato motivo nei dodici mesi precedenti la stipula dell'accordo relativo al progetto di alternanza con l'istituto scolastico. 11. Allo studente in apprendistato e' garantita l'informazione preventiva su diritti e tutele nel mondo del lavoro nelle ore di insegnamento delle materie professionali coinvolte nello stage. 12. Nessun onere economico diretto o indiretto puo' derivare per lo studente dalla partecipazione a percorsi formativi di alternanza scuola-lavoro. 13. Agli studenti che partecipano ai percorsi di attivita' duale e' garantita idonea copertura assicurativa prevista dalle normative vigenti. 14. Il piano formativo convenuto contiene le mansioni che gli studenti sono tenuti a svolgere. Nel caso in cui venisse rilevata la difformita' tra piano formativo e le mansioni realmente svolte, il dirigente scolastico, anche su segnalazione del tutor interno o degli organi collegiali d'istituto, puo' rescindere il rapporto con il soggetto ospitante.