Art. 26 
 
               Indirizzi e criteri per la costruzione 
               di percorsi di alternanza scuola-lavoro 
 
  1.  L'alternanza   scuola-lavoro   e   l'apprendistato   formativo,
attraverso l'integrazione tra periodi di  formazione  in  aula  e  di
apprendimento  sul  posto  di  lavoro,  costituiscono  le   modalita'
formative privilegiate per  garantire  l'acquisizione  di  competenze
generali e tecnico-professionali atte a migliorare lo sviluppo  della
persona  e  l'occupazione.   La   Regione,   tramite   attivita'   di
orientamento e di analisi delle competenze, supporta  le  istituzioni
scolastiche,  nel  rispetto  delle  prerogative   dei   loro   organi
collegiali, nella predisposizione del percorso piu' idoneo e coerente
con gli indirizzi e le finalita' degli studi intrapresi dai  discenti
tenendo conto  delle  attitudini  e  delle  aspirazioni  espresse  da
ciascuno. 
  2. Lo strumento metodologico e didattico  dell'alternanza,  rivolto
agli   studenti   iscritti   all'ultimo   triennio   degli   istituti
professionali statali e regionali, degli istituti tecnici e dei licei
e all'ultimo biennio degli enti di formazione professionale, accresce
la motivazione nello studio e arricchisce  la  formazione  scolastica
con  l'acquisizione  di  competenze   specifiche   e   coerenti   con
l'indirizzo di studio. 
  3. La Regione promuove e adotta,  secondo  la  normativa  nazionale
vigente,  il  progetto  formativo  personalizzato  per  gli  istituti
professionali ed i centri di formazione professionale. 
  4. La Regione adotta strumenti di comunicazione atti  a  diffondere
la valenza ed i contenuti dei progetti  di  alternanza  scuola-lavoro
anche allo scopo di  consentire  che  gli  studenti  conoscano  quali
strumenti, resi disponibili dal Ministero, vigilano  sul  sistema  di
alternanza  (carta  dei  diritti  e  dei   doveri;   bottone   rosso;
piattaforma per l'alternanza scuola-lavoro). La Regione incentiva  la
cultura imprenditoriale sostenendo progetti formativi per  sviluppare
competenze teoriche e pratiche di  tipo  imprenditoriale  rispondenti
alla vocazione territoriale. 
  5.  Le  figure  professionali  deputate  a  seguire   lo   studente
nell'attivita' di alternanza, nel rispetto della normativa  nazionale
vigente, sono: 
    a) tutor interno, individuato in un docente della scuola; 
    b) tutor esterno, individuato dalla struttura ospitante. 
  6. Con decreto  dell'Assessore  regionale  per  l'istruzione  e  la
formazione professionale, da emanarsi entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge,  e'  istituito  il  tavolo
permanente di monitoraggio con il compito di: 
    a) monitorare e promuovere indagini conoscitive dei  percorsi  di
alternanza  che  si  svolgono  nella  Regione,  anche  attraverso  la
raccolta di  segnalazioni  volte  ad  individuare  percorsi  difformi
rispetto alla normativa o gravi violazioni  di  quanto  previsto  nel
progetto  formativo,  anche  attraverso  controlli  a  campione,  con
particolare attenzione alle attivita' svolte nel periodo estivo o  di
sospensione dell'attivita' didattica; 
    b) promozione di buone prassi di alternanza; 
    c) verifica della  partecipazione  e  coinvolgimento  attivo  del
tessuto imprenditoriale. 
  7. Il tavolo di cui al comma 6 e' composto dall'Assessore regionale
per l'istruzione e la formazione professionale o da un suo  delegato,
da un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale (USR),  da  un
rappresentante della Consulta provinciale degli studenti in Sicilia e
da un rappresentante delle associazioni di categoria. 
  8. Il conseguimento delle qualifiche e dei diplomi professionali da
parte  degli  studenti  del  sistema  di  istruzione   e   formazione
professionale, anche degli adulti e nelle  sedi  carcerarie,  avviene
prevedendo  le  attivita'  di  alternanza   scuola-lavoro   e   anche
attraverso  l'apprendistato   per   la   qualifica   e   il   diploma
professionale, il diploma di istruzione  secondaria  superiore  e  il
certificato di specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo
43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 
  9. L'Assessore per  l'istruzione  e  la  formazione  professionale,
d'intesa con l'USR, definisce le modalita' e le  azioni  di  sostegno
alla  formazione  in  apprendistato  nei  percorsi  di  istruzione  e
formazione professionale e di istruzione  del  secondo  ciclo,  anche
degli adulti e nelle sedi carcerarie, prevedendo altresi'  misure  di
incentivazione e sostegno rivolte alle imprese che  partecipano  alle
esperienze di alternanza scuola-lavoro e apprendistato formativo. 
  10. Le imprese che intendono  avviare  un  percorso  di  alternanza
scuola-lavoro  devono  essere  in   possesso   della   certificazione
antimafia e non devono aver proceduto a  licenziamenti  collettivi  o
senza giustificato motivo  nei  dodici  mesi  precedenti  la  stipula
dell'accordo  relativo  al  progetto  di  alternanza  con  l'istituto
scolastico. 
  11. Allo studente  in  apprendistato  e'  garantita  l'informazione
preventiva su diritti e tutele nel mondo  del  lavoro  nelle  ore  di
insegnamento delle materie professionali coinvolte nello stage. 
  12. Nessun onere economico diretto o indiretto puo' derivare per lo
studente dalla partecipazione  a  percorsi  formativi  di  alternanza
scuola-lavoro. 
  13. Agli studenti che partecipano ai percorsi di attivita' duale e'
garantita idonea  copertura  assicurativa  prevista  dalle  normative
vigenti. 
  14. Il piano formativo  convenuto  contiene  le  mansioni  che  gli
studenti sono tenuti a svolgere. Nel caso in cui venisse rilevata  la
difformita' tra piano formativo e le mansioni  realmente  svolte,  il
dirigente scolastico, anche su segnalazione del tutor interno o degli
organi collegiali d'istituto, puo'  rescindere  il  rapporto  con  il
soggetto ospitante.