Art. 29 Iniziative per la diffusione della internazionalizzazione e dell'innovazione 1. La Regione considera l'innovazione e l'internazionalizzazione fattori strategici delle politiche d'istruzione, della formazione e del lavoro, nonche' strumenti per qualificare e far crescere occupazione, produttivita' e coesione sociale. 2. La Regione intrattiene e promuove in ambito euro-mediterraneo ed internazionale rapporti e relazioni atti a favorire la mobilita' degli studenti, e al fine di arricchire il bagaglio culturale e di esperienza dei giovani, contribuisce a sostenere periodi di studio all'estero. In tali ambiti favorisce la diffusione della cultura europea anche attraverso la realizzazione di scambi internazionali e di periodi formativi presso enti, istituzioni o imprese di altri Paesi europei. 3. La Regione promuove azioni mirate a sviluppare l'utilizzo delle tecnologie digitali per la didattica, per la modernizzazione degli ambienti e degli strumenti di apprendimento e per la valutazione dei risultati formativi. 4. La Regione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce una piattaforma digitale al fine di raccogliere e diffondere l'offerta formativa erogata su tutto il territorio regionale, le normative, i dati e gli strumenti utili all'attuazione del diritto allo studio. 5. La Regione contribuisce a sostenere l'aggiornamento professionale di insegnanti e formatori e l'adozione di dispositivi integrabili e interoperabili da destinare all'attivita' individuale e di gruppo degli studenti.