Art. 29 
 
                 Iniziative per la diffusione della 
              internazionalizzazione e dell'innovazione 
 
  1. La Regione considera  l'innovazione  e  l'internazionalizzazione
fattori strategici delle politiche d'istruzione, della  formazione  e
del  lavoro,  nonche'  strumenti  per  qualificare  e  far   crescere
occupazione, produttivita' e coesione sociale. 
  2. La Regione intrattiene e promuove in ambito euro-mediterraneo ed
internazionale rapporti e relazioni  atti  a  favorire  la  mobilita'
degli studenti, e al fine di arricchire il bagaglio  culturale  e  di
esperienza dei giovani, contribuisce a sostenere  periodi  di  studio
all'estero. In tali ambiti  favorisce  la  diffusione  della  cultura
europea anche attraverso la realizzazione di scambi internazionali  e
di periodi formativi presso enti,  istituzioni  o  imprese  di  altri
Paesi europei. 
  3. La Regione promuove azioni mirate a sviluppare l'utilizzo  delle
tecnologie digitali per la didattica, per  la  modernizzazione  degli
ambienti e degli strumenti di apprendimento e per la valutazione  dei
risultati formativi. 
  4. La Regione, entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore
della presente legge, istituisce una piattaforma digitale al fine  di
raccogliere e diffondere l'offerta  formativa  erogata  su  tutto  il
territorio regionale, le normative, i  dati  e  gli  strumenti  utili
all'attuazione del diritto allo studio. 
  5.   La   Regione   contribuisce   a   sostenere    l'aggiornamento
professionale di insegnanti e formatori e l'adozione  di  dispositivi
integrabili e interoperabili da destinare all'attivita' individuale e
di gruppo degli studenti.