Art. 32 Interventi a sostegno del sistema universitario 1. La Regione con interventi ed azioni specifiche garantisce il diritto agli studi universitari a tutti i cittadini, supportando, in particolare gli studenti che versano in condizioni socio-economiche disagiate e/o con disabilita' e favorendo il percorso formativo di coloro che, seppur privi di mezzi, mirano a raggiungere i livelli piu' alti degli studi grazie alle personali capacita' e al merito. 2. La Regione, sentite le universita' aventi sede in Sicilia, definisce progetti ed azioni finalizzati a sostenere la qualita' degli studi universitari e le pari opportunita' di accesso alla ricerca, con particolare riferimento ai seguenti interventi: a) promozione dei processi di internazionalizzazione degli studi universitari e supporto ai collegati piani di mobilita'; b) sostegno per l'accesso ai corsi di specializzazione ed attivita' formative di terzo livello; c) supporto ad esperienze di ricerca e lavoro scientifico sotto forma di borse di studio, apprendistato di terzo livello, assegni di ricerca, contratti a tempo determinato previsti dalla legislazione vigente in materia di reclutamento del personale universitario e degli enti di ricerca; d) erogazione di contributi a studenti bisognosi e meritevoli per la frequenza dei processi di alta formazione, non inferiori al biennio magistrale, presso istituzioni di alta rilevanza nazionale ed internazionale; e) iniziative finalizzate a favorire il rientro, presso istituzioni accademiche ed enti di ricerca aventi sede in Sicilia, di studiosi che abbiano svolto in Sicilia parte del loro percorso di istruzione superiore (scolarita' di secondo grado o universitaria) e che operino presso istituzioni accademiche o scientifiche estere da almeno tre anni e da non piu' di cinque; f) monitoraggio congiunto tra Regione e universita', degli indicatori di valutazione del sistema universitario regionale, per la definizione di ulteriori interventi orientati al miglioramento degli standard formativi e del livello di competitivita' nazionale ed internazionale; g) promozione e sostegno ad attivita' di raccordo e orientamento con le scuole secondarie di secondo grado, finalizzate al contenimento della dispersione e dell'abbandono degli studi universitari. 3. Nell'interesse degli studenti universitari residenti in Sicilia, la Regione puo' stipulare accordi convenzionali, limitatamente a specificate ed individuate azioni, con istituzioni universitarie operanti in Sicilia ed i cui titoli di studio siano ufficialmente riconosciuti dal Governo italiano. 4. La Regione, al fine di valorizzare ogni tipo di iniziativa, anche ricreativa, mirata al miglioramento della qualita' di vita degli studenti, attua azioni finalizzate a sostenere l'attivita' sportiva universitaria ed i relativi impianti, ed a supportare il funzionamento dei comitati che sovraintendono alle attivita' sportive.