Art. 32 
 
                        Interventi a sostegno 
                      del sistema universitario 
 
  1. La Regione con interventi ed  azioni  specifiche  garantisce  il
diritto agli studi universitari a tutti i cittadini, supportando,  in
particolare gli studenti che versano in  condizioni  socio-economiche
disagiate e/o con disabilita' e favorendo il  percorso  formativo  di
coloro che, seppur privi di mezzi, mirano  a  raggiungere  i  livelli
piu' alti degli studi grazie alle personali capacita' e al merito. 
  2. La Regione, sentite  le  universita'  aventi  sede  in  Sicilia,
definisce progetti ed azioni  finalizzati  a  sostenere  la  qualita'
degli studi universitari e  le  pari  opportunita'  di  accesso  alla
ricerca, con particolare riferimento ai seguenti interventi: 
    a) promozione dei processi di internazionalizzazione degli  studi
universitari e supporto ai collegati piani di mobilita'; 
    b)  sostegno  per  l'accesso  ai  corsi  di  specializzazione  ed
attivita' formative di terzo livello; 
    c) supporto ad esperienze di ricerca e lavoro  scientifico  sotto
forma di borse di studio, apprendistato di terzo livello, assegni  di
ricerca, contratti a tempo determinato  previsti  dalla  legislazione
vigente in materia di  reclutamento  del  personale  universitario  e
degli enti di ricerca; 
    d) erogazione di contributi a studenti bisognosi e meritevoli per
la frequenza dei  processi  di  alta  formazione,  non  inferiori  al
biennio magistrale, presso istituzioni di alta rilevanza nazionale ed
internazionale; 
    e)  iniziative  finalizzate  a  favorire   il   rientro,   presso
istituzioni accademiche ed enti di ricerca aventi sede in Sicilia, di
studiosi che abbiano svolto in Sicilia parte  del  loro  percorso  di
istruzione superiore (scolarita' di secondo grado o universitaria)  e
che operino presso istituzioni accademiche o scientifiche  estere  da
almeno tre anni e da non piu' di cinque; 
    f)  monitoraggio  congiunto  tra  Regione  e  universita',  degli
indicatori di valutazione del sistema universitario regionale, per la
definizione di ulteriori interventi orientati al miglioramento  degli
standard formativi e  del  livello  di  competitivita'  nazionale  ed
internazionale; 
    g) promozione e sostegno ad attivita' di raccordo e  orientamento
con  le  scuole  secondarie  di   secondo   grado,   finalizzate   al
contenimento  della  dispersione   e   dell'abbandono   degli   studi
universitari. 
  3. Nell'interesse degli studenti universitari residenti in Sicilia,
la Regione puo'  stipulare  accordi  convenzionali,  limitatamente  a
specificate ed  individuate  azioni,  con  istituzioni  universitarie
operanti in Sicilia ed i cui titoli  di  studio  siano  ufficialmente
riconosciuti dal Governo italiano. 
  4. La Regione, al fine di  valorizzare  ogni  tipo  di  iniziativa,
anche ricreativa, mirata al  miglioramento  della  qualita'  di  vita
degli studenti, attua  azioni  finalizzate  a  sostenere  l'attivita'
sportiva universitaria ed i relativi impianti,  ed  a  supportare  il
funzionamento  dei  comitati  che   sovraintendono   alle   attivita'
sportive.