Art. 34 
 
                         Clausola valutativa 
 
  1. La Regione, tramite l'Assessorato  regionale  dell'istruzione  e
della formazione professionale, monitora e controlla  il  livello  di
avanzamento e di  efficacia  di  tutti  gli  interventi  previsti  in
materia di enti regionali per il diritto allo  studio,  in  relazione
all'utilizzazione delle risorse e al raggiungimento  degli  obiettivi
definiti dal piano  triennale,  valutandone  i  risultati  conseguiti
anche ai fini degli  aggiornamenti  successivi  del  piano.  Tra  gli
strumenti  relativi  alla  citata  valutazione  rientrano   parametri
riferiti  al  gradimento  dei  fruitori  nei  confronti  dei  servizi
erogati. 
  2.  L'Assessore  regionale  per  l'istruzione   e   la   formazione
professionale  presenta  alla  Commissione   legislativa   competente
dell'Assemblea   regionale   siciliana    una    relazione    annuale
sull'attivita'  di  vigilanza  e  sui  dati  di  applicazione   degli
interventi di cui al comma 1.