Art. 35 Consorzi universitari 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 21, comma 8, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, i trasferimenti in favore dei Consorzi universitari di cui all'art. 66, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, sono condizionati, a far data dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ridefinizione della governance che preveda un Consiglio di amministrazione con tre componenti, uno in rappresentanza dell'Universita' di riferimento e uno in rappresentanza dell'assemblea degli enti consorziati, nominato avendo riguardo alla pesatura della relativa contribuzione finanziaria, oltre al Presidente di nomina regionale, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10.