Art. 35 
 
                        Consorzi universitari 
 
  1. Fermo restando quanto previsto  dall'art.  21,  comma  8,  della
legge regionale 17 marzo  2016,  n.  3,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, i trasferimenti in favore dei Consorzi universitari  di
cui all'art. 66, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n.  2,
sono condizionati, a far data dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge, alla ridefinizione della governance  che  preveda  un
Consiglio   di   amministrazione   con   tre   componenti,   uno   in
rappresentanza   dell'Universita'   di   riferimento   e    uno    in
rappresentanza dell'assemblea degli enti consorziati, nominato avendo
riguardo alla  pesatura  della  relativa  contribuzione  finanziaria,
oltre al Presidente di nomina regionale, ai sensi dell'art.  4  della
legge regionale 10 luglio 2018, n. 10.