Art. 37 Prestito d'onore 1. Agli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito, possono essere concessi, a partire dal terzo anno di corso delle lauree magistrali a ciclo unico e del primo anno di corso delle lauree magistrali biennali, da imprese e istituti di credito, prestiti d'onore destinati a sopperire alle esigenze di ordine economico connesse alla frequenza degli studi. 2. Il prestito d'onore e' rimborsato ratealmente con interessi a carico del bilancio degli enti regionali per il diritto allo studio (ERSU), dopo il completamento o la definitiva interruzione degli studi e non prima dell'inizio di un'attivita' di lavoro dipendente o autonomo. La rata di rimborso del prestito non puo' superare il 20 per cento del reddito del beneficiario. Decorsi comunque tre anni dal completamento o dall'interruzione degli studi, il beneficiario che non abbia iniziato alcuna attivita' lavorativa e' tenuto al rimborso del prestito e, limitatamente al periodo successivo al completamento o alla definitiva interruzione degli studi, alla corresponsione degli interessi al tasso agevolato. 3. L'Assessore regionale per l'istruzione e per la formazione professionale, sentita la Consulta regionale per il diritto allo studio di cui all'art. 9, disciplina con proprio decreto le modalita' di concessione dei prestiti di cui al comma 1 che gli ERSU provvedono ad erogare nei limiti dello stanziamento del proprio bilancio, con l'esclusivo onere del contributo in conto interessi, con modalita' definite dal Consiglio di amministrazione sulla base di quanto stabilito con decreto assessoriale. Le convenzioni che gli ERSU stipulano con le aziende ed istituti di credito disciplinano i termini di erogazione rateale del prestito in relazione all'inizio dei corsi e ai livelli di profitto. 4. Al fine di attivare le procedure per la concessione dei prestiti d'onore di cui al presente articolo sono destinate parte delle disponibilita' delle risorse di cui alla Missione 4, Programma 7, capitolo 373312, pari a 500 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020.