Art. 37 
 
                          Prestito d'onore 
 
  1. Agli studenti in possesso dei requisiti di merito e di  reddito,
possono essere concessi, a partire dal  terzo  anno  di  corso  delle
lauree magistrali a ciclo unico e  del  primo  anno  di  corso  delle
lauree  magistrali  biennali,  da  imprese  e  istituti  di  credito,
prestiti d'onore  destinati  a  sopperire  alle  esigenze  di  ordine
economico connesse alla frequenza degli studi. 
  2. Il prestito d'onore e' rimborsato ratealmente  con  interessi  a
carico del bilancio degli enti regionali per il diritto  allo  studio
(ERSU), dopo il completamento  o  la  definitiva  interruzione  degli
studi e non prima dell'inizio di un'attivita' di lavoro dipendente  o
autonomo. La rata di rimborso del prestito non puo'  superare  il  20
per cento del reddito del beneficiario. Decorsi comunque tre anni dal
completamento o dall'interruzione degli studi,  il  beneficiario  che
non abbia iniziato alcuna attivita' lavorativa e' tenuto al  rimborso
del prestito e, limitatamente al periodo successivo al  completamento
o alla definitiva interruzione degli studi, alla corresponsione degli
interessi al tasso agevolato. 
  3. L'Assessore regionale  per  l'istruzione  e  per  la  formazione
professionale, sentita la Consulta  regionale  per  il  diritto  allo
studio di cui all'art. 9, disciplina con proprio decreto le modalita'
di concessione dei prestiti di cui al comma 1 che gli ERSU provvedono
ad erogare nei limiti dello stanziamento del  proprio  bilancio,  con
l'esclusivo onere del contributo in conto  interessi,  con  modalita'
definite dal  Consiglio  di  amministrazione  sulla  base  di  quanto
stabilito con decreto  assessoriale.  Le  convenzioni  che  gli  ERSU
stipulano con le  aziende  ed  istituti  di  credito  disciplinano  i
termini di erogazione rateale del prestito  in  relazione  all'inizio
dei corsi e ai livelli di profitto. 
  4. Al fine di attivare le procedure per la concessione dei prestiti
d'onore di cui  al  presente  articolo  sono  destinate  parte  delle
disponibilita' delle risorse di cui alla  Missione  4,  Programma  7,
capitolo 373312, pari a 500  migliaia  di  euro  per  ciascuno  degli
esercizi finanziari 2019 e 2020.