Art. 39 
 
                   Modifiche alla legge regionale 
                       24 febbraio 2000, n. 6 
 
  1. Nel testo della legge regionale  24  febbraio  2000,  n.  6,  le
parole «Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e  per
la pubblica  istruzione»  sono  sostituite  dalle  parole  «Assessore
regionale per l'istruzione e la formazione professionale», le  parole
«Presidente della Provincia regionale» sono sostituite  dalle  parole
«Presidente del libero Consorzio comunale o  Sindaco  metropolitano»,
le parole «Provveditore agli studi della provincia»  sono  sostituite
dalle parole «dirigenti  dell'Ufficio  scolastico  territoriale»,  le
parole «Ministro della pubblica  istruzione»  sono  sostituite  dalle
parole «Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca». 
  2. All'art. 2, comma 9, della legge regionale n.  6/2000,  dopo  le
parole «in istituti comprensivi,» sono inserite le parole  «di  norma
con una popolazione scolastica non inferiore a 300 alunni,». 
  3. All'art. 2, dopo il comma 9, della legge regionale n. 6/2000, e'
aggiunto il seguente: 
  «9-bis.  A  i  fini  della  definizione  del   Piano   annuale   di
dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica l'Assessore
regionale per l'istruzione e la formazione  professionale  si  avvale
della Conferenza regionale di organizzazione della  rete  scolastica,
istituita con decreto dell'Assessore, che  interviene,  altresi',  in
via sostitutiva, nell'elaborazione dei piani provinciali non definiti
dalle conferenze provinciali entro il  termine  annualmente  previsto
dal decreto assessoriale di cui al comma 1 o approvati  dalle  stesse
in difformita' ai parametri fissati.». 
  4. All'art. 2, comma 11, della legge regionale n. 6/2000,  dopo  le
parole «nei comuni montani» sono aggiunte le  parole  «e  nelle  aree
interne». 
  5. All'art. 3, comma 2, della legge regionale n.  6/2000,  dopo  le
parole «dal Presidente della Provincia regionale»  sono  aggiunte  le
parole «ovvero da chi ne ha le funzioni». 
  6. All'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 6/2000, le  parole
«dall'entrata in vigore della presente legge» sono  sostituite  dalle
parole «dall'emissione del decreto assessoriale annuale che avvia  il
procedimento di dimensionamento», dopo le parole «il Presidente della
Provincia regionale» sono aggiunte le parole «ovvero  chi  ne  ha  le
funzioni» e le parole  «provvede  a  mezzo  di  Commissario  ad  acta
l'Assessore regionale per i beni culturali ed  ambientali  e  per  la
pubblica  istruzione»  sono  sostituite  dalle  parole  «provvede  la
Conferenza regionale di organizzazione della rete scolastica  di  cui
al presente articolo».