Art. 4 Competenze della Regione 1. Le competenze della Regione riguardano: a) la programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione; b) la programmazione di standard minimi di qualita' dell'offerta formativa sul territorio regionale, anche con riferimento all'istruzione e formazione professionale, statale e paritaria; c) la programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica e universitaria anche residenziale; d) la programmazione degli interventi a sostegno del funzionamento delle scuole; e) la predisposizione di uno studio che analizzi i costi standard di sostenibilita' per ogni singolo studente; f) la determinazione del calendario scolastico e relativi ambiti di flessibilita'; g) l'assistenza e il supporto alle istituzioni scolastiche e formative previa intesa con il MIUR; h) l'autorizzazione alla attivazione di nuove scuole e corsi di studio e dei relativi percorsi formativi nell'ambito dell'istruzione secondaria di secondo grado; i) la gestione delle scuole dell'infanzia regionali ai sensi della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67 e della legge regionale 1° agosto 1990, n. 15; j) la gestione delle scuole secondarie regionali ai sensi della la legge regionale 19 aprile 1974, n. 7 e della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34; k) il riconoscimento, la modifica e la revoca della parita' scolastica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246 e della legge 10 marzo 2000, n. 62; l) lo svolgimento, in relazione a tutti i gradi di istruzione e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilita' fisica, intellettiva o sensoriale, tramite il coinvolgimento degli enti preposti; m) la regolamentazione, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, del sistema di istruzione e formazione professionale, in particolare attraverso la definizione dei percorsi e delle azioni dell'offerta formativa, dei relativi standard di apprendimento e di erogazione, nonche' l'attribuzione delle risorse e la valutazione del sistema; n) l'attivazione di percorsi di istruzione integrati finalizzati al conseguimento, anche in apprendistato, di una qualifica e/o un diploma professionale che consenta la prosecuzione della formazione nel livello di istruzione superiore; o) la promozione dell'integrazione tra i diversi livelli di istruzione e tra istruzione e formazione professionale, al fine di sostenere lo sviluppo della cultura tecnica, artistica, scientifica e professionale, attraverso interventi che ne valorizzino gli specifici apporti ed assicurino il raccordo con il sistema universitario; p) la legislazione esclusiva, scorporata dal presente provvedimento, in materia di formazione professionale degli adulti e relativa all'assolvimento dell'obbligo scolastico (leFP); q) la programmazione, la promozione e il sostegno dell'offerta formativa e delle attivita' realizzate dagli istituti tecnici superiori (ITS), e dai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), incluse le misure per facilitare la creazione di reti sostenibili ed integrate per la stessa formazione tecnica superiore, anche ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008. 2. La Regione, per le finalita' di cui alla presente legge, opera anche nell'ambito del sistema integrato di educazione e di istruzione in coerenza con il Piano nazionale di formazione di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107 e successive modifiche ed integrazioni.