Art. 4 
 
                      Competenze della Regione 
 
  1. Le competenze della Regione riguardano: 
    a) la  programmazione  dei  servizi  educativi  di  istruzione  e
formazione; 
    b) la programmazione di standard minimi di qualita'  dell'offerta
formativa   sul   territorio   regionale,   anche   con   riferimento
all'istruzione e formazione professionale, statale e paritaria; 
    c) la programmazione degli  interventi  in  materia  di  edilizia
scolastica e universitaria anche residenziale; 
    d)  la   programmazione   degli   interventi   a   sostegno   del
funzionamento delle scuole; 
    e) la predisposizione di uno studio che analizzi i costi standard
di sostenibilita' per ogni singolo studente; 
    f) la determinazione del calendario scolastico e relativi  ambiti
di flessibilita'; 
    g) l'assistenza e il  supporto  alle  istituzioni  scolastiche  e
formative previa intesa con il MIUR; 
    h) l'autorizzazione alla attivazione di nuove scuole e  corsi  di
studio e dei relativi percorsi formativi nell'ambito  dell'istruzione
secondaria di secondo grado; 
    i) la gestione delle  scuole  dell'infanzia  regionali  ai  sensi
della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67 e della  legge  regionale
1° agosto 1990, n. 15; 
    j) la gestione delle scuole secondarie regionali ai  sensi  della
la legge regionale 19 aprile 1974, n. 7 e  della  legge  regionale  5
settembre 1990, n. 34; 
    k) il riconoscimento, la  modifica  e  la  revoca  della  parita'
scolastica ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica  14
maggio 1985, n. 246 e della legge 10 marzo 2000, n. 62; 
    l) lo svolgimento, in relazione a tutti i gradi di  istruzione  e
ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi per
l'inclusione  scolastica  degli  studenti  con  disabilita'   fisica,
intellettiva o  sensoriale,  tramite  il  coinvolgimento  degli  enti
preposti; 
    m) la regolamentazione, nel rispetto dei livelli essenziali delle
prestazioni, del sistema di istruzione e formazione professionale, in
particolare attraverso la definizione dei  percorsi  e  delle  azioni
dell'offerta formativa, dei relativi standard di apprendimento  e  di
erogazione, nonche' l'attribuzione delle risorse e la valutazione del
sistema; 
    n) l'attivazione di percorsi di istruzione integrati  finalizzati
al conseguimento, anche in apprendistato, di  una  qualifica  e/o  un
diploma professionale che consenta la prosecuzione  della  formazione
nel livello di istruzione superiore; 
    o) la promozione  dell'integrazione  tra  i  diversi  livelli  di
istruzione e tra istruzione e formazione professionale,  al  fine  di
sostenere lo sviluppo della cultura tecnica, artistica, scientifica e
professionale, attraverso interventi che ne valorizzino gli specifici
apporti ed assicurino il raccordo con il sistema universitario; 
    p)   la   legislazione   esclusiva,   scorporata   dal   presente
provvedimento, in materia di formazione professionale degli adulti  e
relativa all'assolvimento dell'obbligo scolastico (leFP); 
    q) la programmazione, la promozione e  il  sostegno  dell'offerta
formativa  e  delle  attivita'  realizzate  dagli  istituti   tecnici
superiori (ITS), e dai percorsi di istruzione  e  formazione  tecnica
superiore (IFTS), incluse le misure per facilitare  la  creazione  di
reti sostenibili  ed  integrate  per  la  stessa  formazione  tecnica
superiore, anche ai sensi del decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 25 gennaio 2008. 
  2. La Regione, per le finalita' di cui alla presente  legge,  opera
anche nell'ambito del sistema integrato di educazione e di istruzione
in coerenza con il Piano nazionale di formazione di cui alla legge 13
luglio 2015, n. 107 e successive modifiche ed integrazioni.