Art. 40 
 
        Modifiche alla legge regionale 13 agosto 1979, n. 200 
           e alla legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 
 
  1. All'art. 1-bis della legge regionale 13 agosto 1979, n. 200,  le
parole «L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale la
formazione  professionale  e  l'emigrazione»  sono  sostituite  dalle
parole  «L'Assessore  regionale  per  l'istruzione  e  la  formazione
professionale». 
  2. Al termine dell'art. 1-bis della  legge  regionale  n.  200/1979
dopo le  parole  «per  la  formazione  di  assistenti  sociali»  sono
aggiunte le parole «, anche se trattasi di diversi enti ed  organismi
subentranti nella titolarita' dei rapporti giuridici e nella gestione
delle scuole». 
  3. All'art.  3  della  legge  regionale  n.  200/1979,  le  parole:
«Assessore regionale per il lavoro e per la previdenza sociale»  sono
sostituite dalle parole «Assessore regionale per  l'istruzione  e  la
formazione professionale». 
  4. All'art. 4, comma  1,  lettera  d),  della  legge  regionale  n.
200/1979, dopo la parola «pieno» sono aggiunte le parole «o parziale»
e la parola «trenta» e' sostituita dalla parola «cinquanta». 
  5. All'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 200/1979, dopo  le
parole «al contributo» sono  aggiunte  le  parole  «,  ove  entro  il
termine di 90 giorni dall'intimazione dell'amministrazione  regionale
esso non venga regolarmene integrato». 
  6. All'art. 5, comma 1,  della  legge  regionale  n.  200/1979,  le
parole «cinque esperti» sono sostituite dalle parole «sei esperti». 
  7. All'art. 5, comma 2,  della  legge  regionale  n.  200/1979,  le
parole «cinque anni» sono sostituite dalle parole «tre anni». 
  8. All'art. 6, comma 1, primo periodo,  della  legge  regionale  n.
200/1979, le  parole  «L'Assessore  regionale  per  il  lavoro  e  la
previdenza  sociale»  sono  sostituite  dalle   parole   «L'Assessore
regionale per l'istruzione e la formazione professionale». 
  9. All'art. 18, comma l, della legge regionale 26 novembre 2000, n.
24, le parole «L'Assessore regionale per  il  lavoro,  la  previdenza
sociale, la formazione professionale e l'emigrazione» sono sostituite
dalle parole «L'Assessore regionale per l'istruzione e la  formazione
professionale» e dopo le parole «comparto  socio-assistenziale»  sono
aggiunte le parole «o del terzo settore limitatamente alle  attivita'
disciplinate dalla presente legge».