Art. 40 Modifiche alla legge regionale 13 agosto 1979, n. 200 e alla legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 1. All'art. 1-bis della legge regionale 13 agosto 1979, n. 200, le parole «L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale la formazione professionale e l'emigrazione» sono sostituite dalle parole «L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale». 2. Al termine dell'art. 1-bis della legge regionale n. 200/1979 dopo le parole «per la formazione di assistenti sociali» sono aggiunte le parole «, anche se trattasi di diversi enti ed organismi subentranti nella titolarita' dei rapporti giuridici e nella gestione delle scuole». 3. All'art. 3 della legge regionale n. 200/1979, le parole: «Assessore regionale per il lavoro e per la previdenza sociale» sono sostituite dalle parole «Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale». 4. All'art. 4, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 200/1979, dopo la parola «pieno» sono aggiunte le parole «o parziale» e la parola «trenta» e' sostituita dalla parola «cinquanta». 5. All'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 200/1979, dopo le parole «al contributo» sono aggiunte le parole «, ove entro il termine di 90 giorni dall'intimazione dell'amministrazione regionale esso non venga regolarmene integrato». 6. All'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 200/1979, le parole «cinque esperti» sono sostituite dalle parole «sei esperti». 7. All'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 200/1979, le parole «cinque anni» sono sostituite dalle parole «tre anni». 8. All'art. 6, comma 1, primo periodo, della legge regionale n. 200/1979, le parole «L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale» sono sostituite dalle parole «L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale». 9. All'art. 18, comma l, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, le parole «L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione» sono sostituite dalle parole «L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale» e dopo le parole «comparto socio-assistenziale» sono aggiunte le parole «o del terzo settore limitatamente alle attivita' disciplinate dalla presente legge».