Art. 5 Competenza dei liberi Consorzi comunali, delle Citta' metropolitane e dei comuni 1. Le competenze dei liberi Consorzi comunali e delle Citta' metropolitane relativamente all'istruzione secondaria superiore nonche' dei comuni, con riferimento agli altri gradi inferiori dell'istruzione scolastica, riguardano: a) la gestione di scuole paritarie di ogni ordine e grado; b) gli interventi in favore degli studenti in attuazione degli strumenti di programmazione regionale e da sottoporre a verifiche periodica; c) la programmazione degli interventi in materia di diritto allo studio e regolamentazione dei servizi scolastici; d) la concessione d'uso degli edifici scolastici nella disponibilita' degli enti locali e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei relativi immobili ed impianti; e) la fornitura di arredi e dotazioni scolastiche; f) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche; g) la partecipazione ai tavoli provinciali di programmazione per il dimensionamento scolastico ai sensi e nei limiti della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6; h) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti; i) l'espletamento dei servizi di refezione scolastica con particolare riferimento alla scuola per l'infanzia e primaria; l) l'espletamento dei servizi di trasporto scolastico, con particolare riferimento alla mobilita' interurbana degli studenti delle scuole superiori di secondo grado; m) l'espletamento dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilita' fisica, intellettiva o sensoriale.