Art. 5 
 
              Competenza dei liberi Consorzi comunali, 
               delle Citta' metropolitane e dei comuni 
 
  1. Le competenze  dei  liberi  Consorzi  comunali  e  delle  Citta'
metropolitane  relativamente  all'istruzione   secondaria   superiore
nonche' dei  comuni,  con  riferimento  agli  altri  gradi  inferiori
dell'istruzione scolastica, riguardano: 
    a) la gestione di scuole paritarie di ogni ordine e grado; 
    b) gli interventi in favore degli studenti  in  attuazione  degli
strumenti di programmazione regionale e  da  sottoporre  a  verifiche
periodica; 
    c) la programmazione degli interventi in materia di diritto  allo
studio e regolamentazione dei servizi scolastici; 
    d)  la  concessione  d'uso   degli   edifici   scolastici   nella
disponibilita' degli  enti  locali  e  la  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria dei relativi immobili ed impianti; 
    e) la fornitura di arredi e dotazioni scolastiche; 
    f) il piano  di  utilizzazione  degli  edifici  e  di  uso  delle
attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche; 
    g) la partecipazione ai tavoli provinciali di programmazione  per
il dimensionamento scolastico ai  sensi  e  nei  limiti  della  legge
regionale 24 febbraio 2000, n. 6; 
    h) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti; 
    i)  l'espletamento  dei  servizi  di  refezione  scolastica   con
particolare riferimento alla scuola per l'infanzia e primaria; 
    l)  l'espletamento  dei  servizi  di  trasporto  scolastico,  con
particolare riferimento alla  mobilita'  interurbana  degli  studenti
delle scuole superiori di secondo grado; 
    m) l'espletamento dei servizi di trasporto e  di  assistenza  per
l'autonomia  e  la  comunicazione  personale   degli   studenti   con
disabilita' fisica, intellettiva o sensoriale.