Art. 6 
 
                Valorizzazione dell'offerta formativa 
            sul territorio e sviluppo del capitale umano 
 
  1. La Regione, per  le  parti  di  competenza,  esercita  il  ruolo
d'indirizzo politico e programmazione in materia di educazione  e  di
istruzione, favorendo percorsi formativi  mirati  allo  sviluppo  del
capitale umano ed al miglioramento della qualita'  dell'insegnamento,
nel   rispetto   delle   previsioni   legislative   generali,   delle
specificita'  territoriali   e   dell'autonomia   delle   istituzioni
scolastiche. 
  2. La  Regione,  al  fine  di  realizzare  un'offerta  diffusa  sul
territorio regionale, promuove la messa  in  rete  delle  istituzioni
scolastiche, favorendo forme di collaborazione tra  le  stesse  e  la
costruzione di reti e relazioni per  l'apprendimento  permanente  con
gli enti locali, il tessuto produttivo, nonche'  la  costituzione  di
banche dati di reti territoriali.