Art. 6 Valorizzazione dell'offerta formativa sul territorio e sviluppo del capitale umano 1. La Regione, per le parti di competenza, esercita il ruolo d'indirizzo politico e programmazione in materia di educazione e di istruzione, favorendo percorsi formativi mirati allo sviluppo del capitale umano ed al miglioramento della qualita' dell'insegnamento, nel rispetto delle previsioni legislative generali, delle specificita' territoriali e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. 2. La Regione, al fine di realizzare un'offerta diffusa sul territorio regionale, promuove la messa in rete delle istituzioni scolastiche, favorendo forme di collaborazione tra le stesse e la costruzione di reti e relazioni per l'apprendimento permanente con gli enti locali, il tessuto produttivo, nonche' la costituzione di banche dati di reti territoriali.