Art. 8 Piano regionale per il diritto allo studio 1. Per l'attuazione dei principi di cui all'art. 2, nonche' per l'individuazione dei servizi e delle prestazioni di cui all'art. 7, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera di Giunta, e' adottato il Piano regionale triennale per il diritto allo studio, aggiornabile in funzione delle esigenze del settore e di eventuali modifiche normative, e il correlato Programma annuale di attuazione, tenendo conto anche di quanto disposto dall'art. 25 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, in materia di programmi triennali e piani di intervento relativi al diritto allo studio universitario e alla convenzione ONU sui diritti per le persone con disabilita'. 2. Il Piano regionale e' sottoposto al previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 3. A decorrere dalla data in cui e' reso il parere di cui al comma 2, l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale presenta alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana una relazione annuale sullo stato di attuazione di quanto previsto nel Piano regionale triennale per il diritto allo studio.