Art. 8 
 
                           Piano regionale 
                     per il diritto allo studio 
 
  1. Per l'attuazione dei principi di cui  all'art.  2,  nonche'  per
l'individuazione dei servizi e delle prestazioni di cui  all'art.  7,
entro centottanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  con  delibera  di  Giunta,  e'  adottato  il  Piano
regionale triennale per  il  diritto  allo  studio,  aggiornabile  in
funzione  delle  esigenze  del  settore  e  di  eventuali   modifiche
normative, e il correlato Programma annuale  di  attuazione,  tenendo
conto anche di quanto disposto dall'art. 25 della legge regionale  25
novembre 2002, n. 20, in materia di programmi triennali  e  piani  di
intervento relativi al  diritto  allo  studio  universitario  e  alla
convenzione ONU sui diritti per le persone con disabilita'. 
  2.  Il  Piano  regionale  e'  sottoposto  al  previo  parere  della
competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana
ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 
  3. A decorrere dalla data in cui e' reso il parere di cui al  comma
2,  l'Assessore  regionale   per   l'istruzione   e   la   formazione
professionale  presenta  alla  competente   Commissione   legislativa
dell'Assemblea regionale siciliana una relazione annuale sullo  stato
di attuazione di quanto previsto nel Piano regionale triennale per il
diritto allo studio.