Art. 9 
 
                         Consulta regionale 
                     per il diritto allo studio 
 
  1. La  Regione  identifica  il  metodo  della  concertazione  quale
strumento fondamentale per l'attuazione dei fini della presente legge
e per la realizzazione delle azioni che in essa si  prefigge.  A  tal
fine promuove, anche attraverso la stipula di accordi  o  intese,  la
piu' ampia collaborazione istituzionale con enti locali,  istituzioni
scolastiche e formative, universita',  nonche'  con  altri  soggetti,
pubblici  o  privati,  portatori  di   interessi   giuridicamente   e
socialmente rilevanti nelle materie di cui alla presente legge.  
  2.  L'Assessore  regionale  per  l'istruzione   e   la   formazione
professionale, al  fine  di  dare  attuazione  in  modo  integrato  e
coordinato alle azioni di cui alla  presente  legge  a  garanzia  dei
principi di trasparenza e semplificazione  e  al  fine  di  stabilire
rapporti funzionali con i portatori  di  interesse,  istituisce,  con
decreto, la Consulta regionale per il diritto allo studio alla  quale
e' demandato  il  compito  di  redigere,  su  proposta  del  medesimo
Assessore, il Piano regionale di cui all'art. 8. 
  3. La Consulta regionale per il diritto allo studio e' composta da: 
    a)  Assessore  regionale  per  l'istruzione   e   la   formazione
professionale o suo delegato con funzioni di Presidente; 
    b) dirigente generale del Dipartimento regionale  dell'istruzione
e  della  formazione   professionale   e   dirigente   generale   del
Dipartimento regionale della famiglia e delle  politiche  sociali,  o
loro delegati; 
    c) direttore dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato; 
    d) presidente della  Coordinamento  regionale  delle  universita'
siciliane (C.R.U.S.) o suo delegato; 
    e) il presidente dell'ANCI regionale o suo delegato; 
    f) un rappresentante dei liberi consorzi comunali; 
    g)  uno  dei   presidenti   degli   ERSU   regionali,   designato
dall'Assessore   regionale   per   l'istruzione   e   la   formazione
professionale; 
    h)  un  direttore  di  istituto  di  alta  formazione  artistica,
coreutica  e  musicale,  in  rappresentanza  delle  istituzioni  AFAM
operanti nella Regione; 
    i) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni  sindacali
del  personale  della  scuola,  indicato   dalle   rispettive   sigle
firmatarie di contratto nazionale; 
    j) un rappresentante degli enti  del  terzo  settore  di  cui  al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; 
    k)  il  coordinatore  del  Forum  regionale  delle   associazioni
maggiormente rappresentative dei genitori della scuola della  Regione
Sicilia (F.O.R.A.G.S.  Sicilia)  di  cui  al  decreto  del  direttore
generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia n. 9681 del
31 maggio 2016; 
    l) presidente del coordinamento regionale  delle  consulte  degli
studenti; 
    m) un rappresentante degli studenti delle istituzioni per  l'alta
formazione artistica, coreutica e musicale operanti nella Regione; 
    n) due rappresentanti degli studenti universitari  eletti  tra  i
rappresentanti degli studenti nei consigli di  amministrazione  delle
universita'; 
    o) un rappresentante delle associazioni  piu'  rappresentative  a
livello nazionale delle scuole paritarie; 
    p)  un  rappresentante  delle  associazioni  rappresentative  dei
presidi; 
    q)  due  rappresentanti  delle  associazioni  regionali  per   le
politiche a favore delle persone con disabilita'; 
    r) due rappresentanti del Forum regionale dei giovani. 
  4. La Consulta esprime altresi' parere obbligatorio  sulle  materie
di sua competenza che saranno disciplinate da  apposito  decreto  del
Presidente della Regione,  previa  delibera  di  giunta,  sentita  la
competente   commissione   legislativa    dell'Assemblea    regionale
siciliana, da  adottarsi  entro  centottanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  5. I componenti della Consulta regionale per il diritto allo studio
rimangono in carica per un triennio e la partecipazione alle relative
sedute non da' diritto ad alcun compenso ne'  a  rimborsi  spese.  La
Consulta esercita le sue funzioni  purche'  sia  stato  designato  un
numero di membri non inferiore  alla  meta'  piu'  uno.  Si  riunisce
ordinariamente almeno tre volte l'anno. Puo',  altresi'  riunirsi  in
seduta straordinaria per iniziativa del suo Presidente  o  quando  lo
richiedano  almeno  meta'  piu'  uno  dei  suoi  componenti.  Per  la
validita' delle sedute, in seconda convocazione basta la presenza  di
un terzo dei componenti, arrotondato per eccesso. 
  6.  La  Commissione  regionale   per   il   diritto   allo   studio
universitario, di cui all'art. 5 della legge  regionale  25  novembre
2002, n. 20, e' soppressa. 
  7. Alla Consulta regionale per il diritto allo studio di  cui  alla
presente legge  sono  attribuiti  le  funzioni  ed  i  compiti  della
soppressa  commissione  regionale  per   il   diritto   allo   studio
universitario.