Art. 9 Consulta regionale per il diritto allo studio 1. La Regione identifica il metodo della concertazione quale strumento fondamentale per l'attuazione dei fini della presente legge e per la realizzazione delle azioni che in essa si prefigge. A tal fine promuove, anche attraverso la stipula di accordi o intese, la piu' ampia collaborazione istituzionale con enti locali, istituzioni scolastiche e formative, universita', nonche' con altri soggetti, pubblici o privati, portatori di interessi giuridicamente e socialmente rilevanti nelle materie di cui alla presente legge. 2. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, al fine di dare attuazione in modo integrato e coordinato alle azioni di cui alla presente legge a garanzia dei principi di trasparenza e semplificazione e al fine di stabilire rapporti funzionali con i portatori di interesse, istituisce, con decreto, la Consulta regionale per il diritto allo studio alla quale e' demandato il compito di redigere, su proposta del medesimo Assessore, il Piano regionale di cui all'art. 8. 3. La Consulta regionale per il diritto allo studio e' composta da: a) Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale o suo delegato con funzioni di Presidente; b) dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale e dirigente generale del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, o loro delegati; c) direttore dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato; d) presidente della Coordinamento regionale delle universita' siciliane (C.R.U.S.) o suo delegato; e) il presidente dell'ANCI regionale o suo delegato; f) un rappresentante dei liberi consorzi comunali; g) uno dei presidenti degli ERSU regionali, designato dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale; h) un direttore di istituto di alta formazione artistica, coreutica e musicale, in rappresentanza delle istituzioni AFAM operanti nella Regione; i) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali del personale della scuola, indicato dalle rispettive sigle firmatarie di contratto nazionale; j) un rappresentante degli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; k) il coordinatore del Forum regionale delle associazioni maggiormente rappresentative dei genitori della scuola della Regione Sicilia (F.O.R.A.G.S. Sicilia) di cui al decreto del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia n. 9681 del 31 maggio 2016; l) presidente del coordinamento regionale delle consulte degli studenti; m) un rappresentante degli studenti delle istituzioni per l'alta formazione artistica, coreutica e musicale operanti nella Regione; n) due rappresentanti degli studenti universitari eletti tra i rappresentanti degli studenti nei consigli di amministrazione delle universita'; o) un rappresentante delle associazioni piu' rappresentative a livello nazionale delle scuole paritarie; p) un rappresentante delle associazioni rappresentative dei presidi; q) due rappresentanti delle associazioni regionali per le politiche a favore delle persone con disabilita'; r) due rappresentanti del Forum regionale dei giovani. 4. La Consulta esprime altresi' parere obbligatorio sulle materie di sua competenza che saranno disciplinate da apposito decreto del Presidente della Regione, previa delibera di giunta, sentita la competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. I componenti della Consulta regionale per il diritto allo studio rimangono in carica per un triennio e la partecipazione alle relative sedute non da' diritto ad alcun compenso ne' a rimborsi spese. La Consulta esercita le sue funzioni purche' sia stato designato un numero di membri non inferiore alla meta' piu' uno. Si riunisce ordinariamente almeno tre volte l'anno. Puo', altresi' riunirsi in seduta straordinaria per iniziativa del suo Presidente o quando lo richiedano almeno meta' piu' uno dei suoi componenti. Per la validita' delle sedute, in seconda convocazione basta la presenza di un terzo dei componenti, arrotondato per eccesso. 6. La Commissione regionale per il diritto allo studio universitario, di cui all'art. 5 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, e' soppressa. 7. Alla Consulta regionale per il diritto allo studio di cui alla presente legge sono attribuiti le funzioni ed i compiti della soppressa commissione regionale per il diritto allo studio universitario.