Art. 2 
 
                          Rideterminazione 
 
  1. Gli importi degli assegni vitalizi sono rideterminati secondo le
modalita' previste dal presente articolo e dall'art. 4. 
  2. La rideterminazione  e'  effettuata  moltiplicando  il  montante
contributivo individuale di cui all'art. 4  per  il  coefficiente  di
trasformazione di cui alla tabella 2,  allegata  all'intesa,  recante
coefficienti di  trasformazione  per  anno  di  decorrenza,  relativo
all'eta' anagrafica del titolare  dell'assegno  vitalizio  alla  data
della  sua  decorrenza.  Per  eta'  anagrafiche  di  percezione   del
trattamento inferiori  a  quarantacinque  anni  vengono  applicati  i
coefficienti relativi  ai  quarantacinque  anni  di  eta',  per  eta'
anagrafiche  superiori  a  settantasette  anni  vengono  applicati  i
coefficienti relativi a settantasette  anni  di  eta'.  Per  anni  di
decorrenza del trattamento antecedenti il 1976 o successivi  al  2018
si applicano, rispettivamente, i coefficienti del primo o dell'ultimo
periodo disponibile. 
  3. Le frazioni di anno sono valutate  con  un  incremento  pari  al
prodotto tra un dodicesimo della differenza tra  il  coefficiente  di
trasformazione dell'eta' immediatamente superiore e  il  coefficiente
dell'eta' inferiore a quella del consigliere ed il numero dei mesi. 
  4. L'importo dell'assegno  vitalizio  rideterminato  e'  rivalutato
annualmente sulla base dell'indice Istat di variazione dei prezzi  al
consumo  (FOI)  fino  al   31   dicembre   2018.   La   rivalutazione
corrispondente al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2019  e  la
data di  applicazione  della  rideterminazione  e'  conguagliata  non
appena disponibili gli indici Istat di riferimento. 
  5. L'assegno vitalizio rideterminato non puo' subire una  riduzione
superiore a quella risultante applicando all'assegno vitalizio di cui
all'art. 1, comma 2, le aliquote di cui all'allegato A) alla presente
legge, individuate in ragione della differenza, espressa  in  termini
percentuali, tra l'assegno vitalizio  e  l'assegno  rideterminato  ai
sensi dei commi 1, 2, 3 e 4. 
  6. Se l'assegno vitalizio, rideterminato ai sensi dei commi 1, 2, 3
e 4, e' piu' favorevole rispetto all'assegno vitalizio  rideterminato
ai sensi del comma 5, non trova applicazione l'allegato A). L'assegno
vitalizio  rideterminato  non  puo'   comunque   superare   l'importo
dell'assegno vitalizio spettante, senza tenere conto delle  riduzioni
temporanee disposte dalla legge regionale n. 21/2014. 
  7. L'assegno vitalizio rideterminato  anche  con  riferimento  alle
quote di assegno vitalizio maturate successivamente,  al  1°  gennaio
2020 non puo' comunque essere inferiore a due  volte  il  trattamento
minimo Inps salvo che l'assegno in godimento antecedentemente a  tale
rideterminazione fosse gia' inferiore a tale soglia. 
  8. Se al momento della prima applicazione della presente legge,  la
spesa complessiva necessaria per il pagamento degli assegni  vitalizi
rideterminati e' superiore al limite di spesa di cui alla lettera  c)
del punto 1 dell'intesa,  le  aliquote  base  dell'allegato  A)  alla
presente legge sono incrementate per parametri del valore 0,1 sino al
raggiungimento del predetto limite di  spesa  e  restano  applicabili
anche agli assegni vitalizi da  erogare  successivamente  alla  prima
applicazione della presente legge. 
  9.  Le  quote  di  assegno  vitalizio  sono  calcolate   applicando
all'assegno vitalizio  del  consigliere  deceduto,  rideterminato  ai
sensi della presente legge, la percentuale prevista  dalla  normativa
regionale vigente al momento dell'inizio del mandato del consigliere.
Nel caso in cui il consigliere deceduto si sia avvalso della facolta'
di attribuzione di una quota dell'assegno vitalizio solo  per  alcune
delle legislature nelle quali ha svolto il mandato, sono  valorizzati
esclusivamente i periodi coperti dalla relativa contribuzione.