Art. 2 Rideterminazione 1. Gli importi degli assegni vitalizi sono rideterminati secondo le modalita' previste dal presente articolo e dall'art. 4. 2. La rideterminazione e' effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale di cui all'art. 4 per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella 2, allegata all'intesa, recante coefficienti di trasformazione per anno di decorrenza, relativo all'eta' anagrafica del titolare dell'assegno vitalizio alla data della sua decorrenza. Per eta' anagrafiche di percezione del trattamento inferiori a quarantacinque anni vengono applicati i coefficienti relativi ai quarantacinque anni di eta', per eta' anagrafiche superiori a settantasette anni vengono applicati i coefficienti relativi a settantasette anni di eta'. Per anni di decorrenza del trattamento antecedenti il 1976 o successivi al 2018 si applicano, rispettivamente, i coefficienti del primo o dell'ultimo periodo disponibile. 3. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'eta' immediatamente superiore e il coefficiente dell'eta' inferiore a quella del consigliere ed il numero dei mesi. 4. L'importo dell'assegno vitalizio rideterminato e' rivalutato annualmente sulla base dell'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo (FOI) fino al 31 dicembre 2018. La rivalutazione corrispondente al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2019 e la data di applicazione della rideterminazione e' conguagliata non appena disponibili gli indici Istat di riferimento. 5. L'assegno vitalizio rideterminato non puo' subire una riduzione superiore a quella risultante applicando all'assegno vitalizio di cui all'art. 1, comma 2, le aliquote di cui all'allegato A) alla presente legge, individuate in ragione della differenza, espressa in termini percentuali, tra l'assegno vitalizio e l'assegno rideterminato ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4. 6. Se l'assegno vitalizio, rideterminato ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, e' piu' favorevole rispetto all'assegno vitalizio rideterminato ai sensi del comma 5, non trova applicazione l'allegato A). L'assegno vitalizio rideterminato non puo' comunque superare l'importo dell'assegno vitalizio spettante, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla legge regionale n. 21/2014. 7. L'assegno vitalizio rideterminato anche con riferimento alle quote di assegno vitalizio maturate successivamente, al 1° gennaio 2020 non puo' comunque essere inferiore a due volte il trattamento minimo Inps salvo che l'assegno in godimento antecedentemente a tale rideterminazione fosse gia' inferiore a tale soglia. 8. Se al momento della prima applicazione della presente legge, la spesa complessiva necessaria per il pagamento degli assegni vitalizi rideterminati e' superiore al limite di spesa di cui alla lettera c) del punto 1 dell'intesa, le aliquote base dell'allegato A) alla presente legge sono incrementate per parametri del valore 0,1 sino al raggiungimento del predetto limite di spesa e restano applicabili anche agli assegni vitalizi da erogare successivamente alla prima applicazione della presente legge. 9. Le quote di assegno vitalizio sono calcolate applicando all'assegno vitalizio del consigliere deceduto, rideterminato ai sensi della presente legge, la percentuale prevista dalla normativa regionale vigente al momento dell'inizio del mandato del consigliere. Nel caso in cui il consigliere deceduto si sia avvalso della facolta' di attribuzione di una quota dell'assegno vitalizio solo per alcune delle legislature nelle quali ha svolto il mandato, sono valorizzati esclusivamente i periodi coperti dalla relativa contribuzione.