Art. 3 
 
                     Cumulo di assegni vitalizi 
 
  1. Le  disposizioni  di  cui  all'art.  2,  comma  5,  non  trovano
applicazione nel caso in  cui  il  titolare  dell'assegno  vitalizio,
ovvero il consigliere deceduto in caso di quota di assegno  vitalizio
di cui al capo II della legge regionale n.  24/2001,  goda  di  altro
vitalizio o trattamento  economico,  derivante  dall'aver  svolto  la
carica di parlamentare  europeo,  di  parlamentare  della  Repubblica
italiana, di consigliere o di assessore di altra  regione,  sia  esso
qualificato   vitalizio,   trattamento   previdenziale,    indennita'
differita o comunque in qualsiasi altro modo denominato. A tal fine i
titolari di assegni vitalizi producono, ai  sensi  dell'art.  46  del
decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445
(Testo  unico  delle   disposizioni   legislative   in   materia   di
documentazione  amministrativa),  una  dichiarazione  sostitutiva  di
certificazione relativa alla percezione di altri assegni  vitalizi  o
trattamenti economici, comunque  denominati,  di  cui  al  precedente
periodo.