Art. 3 Cumulo di assegni vitalizi 1. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 5, non trovano applicazione nel caso in cui il titolare dell'assegno vitalizio, ovvero il consigliere deceduto in caso di quota di assegno vitalizio di cui al capo II della legge regionale n. 24/2001, goda di altro vitalizio o trattamento economico, derivante dall'aver svolto la carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra regione, sia esso qualificato vitalizio, trattamento previdenziale, indennita' differita o comunque in qualsiasi altro modo denominato. A tal fine i titolari di assegni vitalizi producono, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla percezione di altri assegni vitalizi o trattamenti economici, comunque denominati, di cui al precedente periodo.