Art. 4 
 
                        Montante contributivo 
 
  1. Il montante contributivo individuale e'  determinato  applicando
alla base imponibile contributiva l'aliquota determinata ai sensi dei
commi 3 e 4. 
  2. Per base imponibile  contributiva  si  intende  l'indennita'  di
carica consiliare come  quantificata  dalla  normativa  regionale  al
tempo vigente, ai fini del  calcolo  della  contribuzione,  aumentata
nella misura di cui all'art. 43  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione  del  testo  unico
delle norme sul trattamento di quiescenza  dei  dipendenti  civili  e
militari dello Stato). 
  3. La quota di contribuzione  a  carico  del  consigliere  e'  pari
all'aliquota percentuale della base imponibile prevista  dalle  leggi
regionali per i periodi di riferimento, integrata dalla contribuzione
eventualmente versata ai sensi dei commi 5, 6 e 7. 
  4. La quota di contribuzione a carico della regione e' pari a  2,75
volte quella a carico del consigliere. 
  5. L'eventuale contribuzione  volontaria  versata  dal  consigliere
regionale per il completamento della legislatura,  entro  centottanta
giorni dal termine della  legislatura  alla  quale  la  contribuzione
stessa si riferisce, si considera versata nell'ultimo anno di  carica
della legislatura stessa. 
  6. Per  i  consiglieri  che  si  sono  avvalsi  della  facolta'  di
restituire, al fine della ricostituzione della  posizione  pregressa,
la somma percepita  a  titolo  di  rinuncia  dell'assegno  vitalizio,
integrata degli interessi legali maturati nel  periodo  intercorrente
tra la percezione della somma e la presentazione  della  domanda,  la
relativa  contribuzione,  al  netto  degli  interessi,  si  considera
versata nei periodi ai quali si riferisce. 
  7.  Si  considera  versata  al  momento  della   relativa   istanza
l'eventuale contribuzione: 
    a) ottenuta in restituzione dal consigliere che non ha esercitato
il mandato per un'intera legislatura e successivamente riversata,  in
seguito  a  rielezione,  ai  fini   della   ricongiunzione   con   la
contribuzione successivamente versata; 
    b) versata dal consigliere per estendere a tutte  le  legislature
nelle quali ha svolto il mandato il diritto all'attribuzione  di  una
quota dell'assegno vitalizio, dopo il proprio decesso, al  coniuge  o
ai figli; 
    c) versata ai fini di cui al comma 5 prima dell'entrata in vigore
della legge regionale 1° marzo 1995, n. 27 (Disposizioni  in  materia
di trattamento indennitario dei consiglieri) ovvero  in  applicazione
delle varie leggi regionali nel tempo vigenti, volte alla  riapertura
dei termini per  il  versamento  della  contribuzione  per  l'assegno
vitalizio, fuori dai casi previsti dal comma 6. 
  8. Ai fini della determinazione dei contributi ordinari versati nel
corso delle legislature si tiene conto  dell'importo  dei  contributi
obbligatori al cui versamento il consigliere  era  obbligato,  tenuto
conto  delle  percentuali  di  contribuzione   e   delle   indennita'
consiliari lorde vigenti nel periodo di riferimento. Il computo tiene
altresi' conto, se necessario, dei dati  riportati  nella  tabella  l
allegata all'intesa, con esclusione di qualsiasi altra indennita'. 
  9. Ai fini della determinazione dei contributi versati ai sensi dei
commi 5, 6  e  7,  si  tiene  conto  dell'effettivo  versamento  come
risultante dalle scritture contabili, se ancora  disponibili,  ovvero
dell'importo dei contributi al  cui  versamento  il  consigliere  era
tenuto sulla base delle leggi vigenti nei periodi di riferimento. 
  10. Se una quota di assegno vitalizio e' stata erogata agli  aventi
diritto  indipendentemente  dagli  anni   di   mandato   coperti   da
contribuzione, ai fini della quantificazione del montante individuale
e'  conteggiata  esclusivamente   la   contribuzione   effettivamente
versata. 
  11. In  caso  di  periodi  di  contribuzione  non  consecutivi,  se
l'assegno vitalizio e' erogato successivamente all'ultimo versamento,
si calcola un unico montante contributivo rivalutando di anno in anno
i versamenti effettuati. 
  12. Se, dopo la data di maturazione  dell'assegno  vitalizio,  sono
stati versati dal consigliere ulteriori contributi in relazione  allo
svolgimento di un successivo mandato, ovvero nel caso di cui al comma
7, lettera, c), i contributi medesimi concorrono a formare un nuovo e
diverso montante. A tale montante  si  applicano  i  coefficienti  di
trasformazione corrispondenti  all'eta'  anagrafica  del  consigliere
alla data di cessazione del  successivo  mandato  ovvero  al  momento
dell'istanza nei casi  di  cui  al  comma  7,  lettera  c).  Ai  fini
dell'erogazione si sommano le prestazioni cosi' determinate. 
  13. Il montante contributivo si rivaluta su  base  composta  al  31
dicembre di ciascun anno, con esclusione  della  contribuzione  dello
stesso  anno,  al  tasso  annuo  di  capitalizzazione,   dato   dalla
variazione media quinquennale del prodotto  interno  lordo  nominale,
calcolato dall'Istat con riferimento al quinquennio precedente l'anno
da rivalutare, fino all'anno precedente  la  percezione  dell'assegno
vitalizio.