Art. 4 Montante contributivo 1. Il montante contributivo individuale e' determinato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota determinata ai sensi dei commi 3 e 4. 2. Per base imponibile contributiva si intende l'indennita' di carica consiliare come quantificata dalla normativa regionale al tempo vigente, ai fini del calcolo della contribuzione, aumentata nella misura di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato). 3. La quota di contribuzione a carico del consigliere e' pari all'aliquota percentuale della base imponibile prevista dalle leggi regionali per i periodi di riferimento, integrata dalla contribuzione eventualmente versata ai sensi dei commi 5, 6 e 7. 4. La quota di contribuzione a carico della regione e' pari a 2,75 volte quella a carico del consigliere. 5. L'eventuale contribuzione volontaria versata dal consigliere regionale per il completamento della legislatura, entro centottanta giorni dal termine della legislatura alla quale la contribuzione stessa si riferisce, si considera versata nell'ultimo anno di carica della legislatura stessa. 6. Per i consiglieri che si sono avvalsi della facolta' di restituire, al fine della ricostituzione della posizione pregressa, la somma percepita a titolo di rinuncia dell'assegno vitalizio, integrata degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra la percezione della somma e la presentazione della domanda, la relativa contribuzione, al netto degli interessi, si considera versata nei periodi ai quali si riferisce. 7. Si considera versata al momento della relativa istanza l'eventuale contribuzione: a) ottenuta in restituzione dal consigliere che non ha esercitato il mandato per un'intera legislatura e successivamente riversata, in seguito a rielezione, ai fini della ricongiunzione con la contribuzione successivamente versata; b) versata dal consigliere per estendere a tutte le legislature nelle quali ha svolto il mandato il diritto all'attribuzione di una quota dell'assegno vitalizio, dopo il proprio decesso, al coniuge o ai figli; c) versata ai fini di cui al comma 5 prima dell'entrata in vigore della legge regionale 1° marzo 1995, n. 27 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri) ovvero in applicazione delle varie leggi regionali nel tempo vigenti, volte alla riapertura dei termini per il versamento della contribuzione per l'assegno vitalizio, fuori dai casi previsti dal comma 6. 8. Ai fini della determinazione dei contributi ordinari versati nel corso delle legislature si tiene conto dell'importo dei contributi obbligatori al cui versamento il consigliere era obbligato, tenuto conto delle percentuali di contribuzione e delle indennita' consiliari lorde vigenti nel periodo di riferimento. Il computo tiene altresi' conto, se necessario, dei dati riportati nella tabella l allegata all'intesa, con esclusione di qualsiasi altra indennita'. 9. Ai fini della determinazione dei contributi versati ai sensi dei commi 5, 6 e 7, si tiene conto dell'effettivo versamento come risultante dalle scritture contabili, se ancora disponibili, ovvero dell'importo dei contributi al cui versamento il consigliere era tenuto sulla base delle leggi vigenti nei periodi di riferimento. 10. Se una quota di assegno vitalizio e' stata erogata agli aventi diritto indipendentemente dagli anni di mandato coperti da contribuzione, ai fini della quantificazione del montante individuale e' conteggiata esclusivamente la contribuzione effettivamente versata. 11. In caso di periodi di contribuzione non consecutivi, se l'assegno vitalizio e' erogato successivamente all'ultimo versamento, si calcola un unico montante contributivo rivalutando di anno in anno i versamenti effettuati. 12. Se, dopo la data di maturazione dell'assegno vitalizio, sono stati versati dal consigliere ulteriori contributi in relazione allo svolgimento di un successivo mandato, ovvero nel caso di cui al comma 7, lettera, c), i contributi medesimi concorrono a formare un nuovo e diverso montante. A tale montante si applicano i coefficienti di trasformazione corrispondenti all'eta' anagrafica del consigliere alla data di cessazione del successivo mandato ovvero al momento dell'istanza nei casi di cui al comma 7, lettera c). Ai fini dell'erogazione si sommano le prestazioni cosi' determinate. 13. Il montante contributivo si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione, dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale, calcolato dall'Istat con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, fino all'anno precedente la percezione dell'assegno vitalizio.