Art. 2 Modifica all'art. 5 della legge regionale 16 aprile 2004, n. 9 (Testo unico degli interventi regionali per l'affermazione dei valori della resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana) 1. Al comma 5 dell'art. 5 della legge regionale n. 9/2004 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «, accompagnati da una delegazione del Consiglio regionale, da rappresentanti dei docenti e di enti e associazioni individuati dall'Ufficio di Presidenza», sono sostituite dalle seguenti: «; al viaggio partecipano, in qualita' di testimoni o eredi della memoria, fino a quattro rappresentanti delle associazioni interessate e un esperto storico per la contestualizzazione degli eventi. Al viaggio partecipano, in qualita' di accompagnatori, una rappresentanza di docenti di riferimento degli studenti vincitori in numero non superiore a cinque e i dipendenti dell'Assemblea Legislativa, in numero non superiore a tre. Al pellegrinaggio partecipa altresi' una delegazione di consiglieri in rappresentanza dell'Ente; nel caso in cui uno o piu' consiglieri assumano funzioni di accompagnatore, gli oneri correlati alla partecipazione rientrano nelle spese di organizzazione del viaggio. Il finanziamento del viaggio, indistintamente per quanto concerne la posizione dei vincitori del concorso, degli accompagnatori e dei partecipanti in qualita' di testimoni, eredi della memoria o esperti avviene entro i limiti dei fondi vincolati, appositamente allocati nel bilancio regionale, trasferiti all'Assemblea Legislativa separatamente rispetto alla dotazione di cui all'art. 10 della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni».