Art. 2 
Modifica all'art. 5 della legge regionale 16 aprile 2004, n. 9 (Testo
  unico degli interventi  regionali  per  l'affermazione  dei  valori
  della resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana) 
  1. Al comma 5  dell'art.  5  della  legge  regionale  n.  9/2004  e
successive modificazioni e integrazioni, le parole:  «,  accompagnati
da una delegazione del Consiglio  regionale,  da  rappresentanti  dei
docenti  e  di  enti  e  associazioni  individuati  dall'Ufficio   di
Presidenza»,  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «;   al   viaggio
partecipano, in qualita' di testimoni o eredi della memoria,  fino  a
quattro rappresentanti delle associazioni interessate  e  un  esperto
storico  per  la  contestualizzazione  degli   eventi.   Al   viaggio
partecipano, in qualita' di  accompagnatori,  una  rappresentanza  di
docenti  di  riferimento  degli  studenti  vincitori  in  numero  non
superiore a cinque e  i  dipendenti  dell'Assemblea  Legislativa,  in
numero non superiore a tre. Al pellegrinaggio partecipa altresi'  una
delegazione di consiglieri in rappresentanza dell'Ente; nel  caso  in
cui uno o piu' consiglieri assumano funzioni di  accompagnatore,  gli
oneri  correlati  alla  partecipazione  rientrano  nelle   spese   di
organizzazione   del   viaggio.   Il   finanziamento   del   viaggio,
indistintamente per quanto concerne la posizione  dei  vincitori  del
concorso, degli accompagnatori e  dei  partecipanti  in  qualita'  di
testimoni, eredi della memoria o esperti avviene entro i  limiti  dei
fondi  vincolati,  appositamente  allocati  nel  bilancio  regionale,
trasferiti  all'Assemblea  Legislativa  separatamente  rispetto  alla
dotazione di cui all'art. 10 della legge regionale 17 agosto 2006, n.
25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale  -  Assemblea
Legislativa   della   Liguria)   e   successive    modificazioni    e
integrazioni».