Art. 3 Modifica all'art. 3 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 29 (Attivita' della Regione Liguria per l'affermazione dei valori della memoria del martirio e dell'esodo dei Giuliani e Dalmati) 1. Al comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 29/2004 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «; al viaggio partecipano una delegazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, rappresentanti dei docenti e dell'ANVGD sono sostituite dalle seguenti: «. Al viaggio partecipano, in qualita' di testimoni o eredi della memoria, fino a quattro rappresentanti dell'ANVGD. In qualita' di accompagnatori, partecipano una rappresentanza di docenti di riferimento degli studenti vincitori in numero non superiore a cinque e i dipendenti dell'Assemblea Legislativa in numero non superiore a tre. Al pellegrinaggio partecipa altresi' una delegazione di consiglieri in rappresentanza dell'Ente; nel caso in cui uno o piu' consiglieri assumano funzioni di accompagnatore, gli oneri correlati alla partecipazione rientrano nelle spese di organizzazione del viaggio.».