Art. 3 
Modifica all'art. 3 della legge regionale 24  dicembre  2004,  n.  29
  (Attivita' della Regione  Liguria  per  l'affermazione  dei  valori
  della memoria del martirio e dell'esodo dei Giuliani e Dalmati) 
  1. Al comma 4 dell'art.  3  della  legge  regionale  n.  29/2004  e
successive modificazioni e integrazioni, le  parole:  «;  al  viaggio
partecipano  una  delegazione  del  Consiglio   regionale   Assemblea
Legislativa della Liguria, rappresentanti dei  docenti  e  dell'ANVGD
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «.  Al  viaggio  partecipano,  in
qualita'  di  testimoni  o  eredi  della  memoria,  fino  a   quattro
rappresentanti dell'ANVGD. In qualita' di accompagnatori, partecipano
una rappresentanza di docenti di riferimento degli studenti vincitori
in numero non  superiore  a  cinque  e  i  dipendenti  dell'Assemblea
Legislativa  in  numero  non  superiore  a  tre.  Al   pellegrinaggio
partecipa altresi' una delegazione di consiglieri  in  rappresentanza
dell'Ente; nel caso in cui uno o piu' consiglieri  assumano  funzioni
di accompagnatore, gli oneri correlati alla partecipazione  rientrano
nelle spese di organizzazione del viaggio.».