Art. 2 Adeguamento 1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le aziende unita' sanitarie locali (USL) si adeguano alle disposizioni di cui all'art. 1. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 1° ottobre 2019 ROSSI (Omissis).