Art. 2 
 
                             Adeguamento 
 
  1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge
le  aziende  unita'  sanitarie  locali   (USL)   si   adeguano   alle
disposizioni di cui all'art. 1. 
  La presente legge e'  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
    Firenze, 1° ottobre 2019 
 
                                ROSSI 
 
(Omissis).