Art. 12 
 
Inserimento dell'art. 17-bis del decreto del Presidente della  giunta
  regionale n. 19/R/2017. Disposizioni particolari per lo svolgimento
  delle procedure di verifica di assoggettabilita' a  VIA  e  di  VIA
  postume. 
 
  1. Dopo l'art. 17 del decreto del Presidente della giunta regionale
n. 19/R/2017, abrogato  dal  presente  regolamento,  e'  inserito  il
seguente: 
    «Art. 17-bis (Disposizioni particolari per lo  svolgimento  delle
procedure di verifica di assoggettabilita' a VIA e di VIA postume). -
1. Le procedure di verifica di  assoggettabilita'  a  VIA  e  di  VIA
postume di cui all'art. 43, comma 6 della legge regionale n.  10/2010
sono svolte sul complesso delle opere e  degli  impianti  di  cui  si
compone l'attivita' in esame. 
  2.  La  procedura  di  verifica  di  assoggettabilita'  postuma  e'
finalizzata ad accertare se le opere  e  gli  impianti  esistenti,  o
parti di essi,  oggetto  o  meno  di  modifica,  possono  determinare
effetti significativi negativi sull'ambiente nonche',  a  specificare
le eventuali condizioni ambientali richieste dal proponente ai  sensi
dell'art. 19, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006. 
  3. Ai fini del comma 1 la procedura di VIA postuma: 
    a) per le parti di opere  e  impianti  esistenti  interessati  da
modifiche e' finalizzata ad  individuare,  descrivere  e  valutare  i
relativi impatti sull'ambiente delle modifiche proposte e si conclude
con un giudizio in ordine alla compatibilita' ambientale o meno delle
modifiche medesime e con  l'individuazione  di  eventuali  misure  di
mitigazione, compensazione o monitoraggio; 
    b) per le opere e gli impianti esistenti, o parti  di  essi,  non
oggetto  di  modifica,  prende  in  esame  gli  impatti   determinati
dall'attivita' in valutazione, come  risultanti  anche  dai  dati  di
monitoraggio raccolti nel tempo, e si conclude  con  l'individuazione
di  specifiche  misure,  eventualmente  necessarie,  di   mitigazione
dell'impatto ambientale, nonche'  di  compensazione  e  monitoraggio,
tenuto conto anche della sostenibilita'  economico-finanziaria  delle
medesime misure in relazione all'attivita' esistente. 
  4. Le procedure di cui ai commi 2 e 3 prendono in esame gli impatti
cumulativi delle eventuali  modifiche  rispetto  alle  opere  e  agli
impianti esistenti, in modo tale  da  considerare  l'effetto  globale
dell'attivita' in esame comprensivo delle modifiche e delle parti  di
opere ed impianti preesistenti e non incise dalle modifiche. 
  5. Le procedure postume di cui al presente articolo tengono conto: 
    a) che una parte o la totalita' delle attivita' sono esistenti  e
insediate da tempo sul territorio; 
    b) della conformita' dell'attivita' esistente a norme e  standard
in materia ambientale,  come  risultante  dai  dati  di  monitoraggio
raccolti negli anni.».