Art. 12 Inserimento dell'art. 17-bis del decreto del Presidente della giunta regionale n. 19/R/2017. Disposizioni particolari per lo svolgimento delle procedure di verifica di assoggettabilita' a VIA e di VIA postume. 1. Dopo l'art. 17 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 19/R/2017, abrogato dal presente regolamento, e' inserito il seguente: «Art. 17-bis (Disposizioni particolari per lo svolgimento delle procedure di verifica di assoggettabilita' a VIA e di VIA postume). - 1. Le procedure di verifica di assoggettabilita' a VIA e di VIA postume di cui all'art. 43, comma 6 della legge regionale n. 10/2010 sono svolte sul complesso delle opere e degli impianti di cui si compone l'attivita' in esame. 2. La procedura di verifica di assoggettabilita' postuma e' finalizzata ad accertare se le opere e gli impianti esistenti, o parti di essi, oggetto o meno di modifica, possono determinare effetti significativi negativi sull'ambiente nonche', a specificare le eventuali condizioni ambientali richieste dal proponente ai sensi dell'art. 19, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006. 3. Ai fini del comma 1 la procedura di VIA postuma: a) per le parti di opere e impianti esistenti interessati da modifiche e' finalizzata ad individuare, descrivere e valutare i relativi impatti sull'ambiente delle modifiche proposte e si conclude con un giudizio in ordine alla compatibilita' ambientale o meno delle modifiche medesime e con l'individuazione di eventuali misure di mitigazione, compensazione o monitoraggio; b) per le opere e gli impianti esistenti, o parti di essi, non oggetto di modifica, prende in esame gli impatti determinati dall'attivita' in valutazione, come risultanti anche dai dati di monitoraggio raccolti nel tempo, e si conclude con l'individuazione di specifiche misure, eventualmente necessarie, di mitigazione dell'impatto ambientale, nonche' di compensazione e monitoraggio, tenuto conto anche della sostenibilita' economico-finanziaria delle medesime misure in relazione all'attivita' esistente. 4. Le procedure di cui ai commi 2 e 3 prendono in esame gli impatti cumulativi delle eventuali modifiche rispetto alle opere e agli impianti esistenti, in modo tale da considerare l'effetto globale dell'attivita' in esame comprensivo delle modifiche e delle parti di opere ed impianti preesistenti e non incise dalle modifiche. 5. Le procedure postume di cui al presente articolo tengono conto: a) che una parte o la totalita' delle attivita' sono esistenti e insediate da tempo sul territorio; b) della conformita' dell'attivita' esistente a norme e standard in materia ambientale, come risultante dai dati di monitoraggio raccolti negli anni.».