Art. 2 Modifiche al preambolo del decreto del Presidente della giunta regionale n. 19/R/2017 1. Il punto 1 del considerato del preambolo del decreto del Presidente della giunta regionale n. 19/R/2017 e' sostituito dal seguente: «1. il presente regolamento, in attuazione dell'art. 65, comma 1, della legge regionale n. 10/2010, disciplina le modalita' di attuazione delle procedure di VIA recependo, in particolare, le finalita' e i contenuti dell'art. 73-bis della medesima legge;». 2. Il punto 2 del considerato del preambolo del decreto del Presidente della giunta regionale n. 19/R/2017 e' sostituito dal seguente: «2. tale disciplina definisce le modalita' operative di coordinamento finalizzate all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico di cui all'art. 73-bis della legge regionale n. 10/2010, in attuazione dell'art. 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) come introdotto dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva n. 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114.);». 3. Il punto 3 del considerato del preambolo del decreto del Presidente della giunta regionale n. 19/R/2017 e' abrogato. 4. Il punto 5 del considerato del preambolo del decreto del Presidente della giunta regionale n. 19/R/2017 e' sostituito dal seguente: «5. e' altresi' opportuno prevedere disposizioni specifiche recanti indirizzi applicativi per lo svolgimento delle procedure di verifica di assoggettabilita' a VIA e di VIA postume ai sensi dell'art. 43, comma 6, della legge regionale n. 10/2010 ("VIA postuma");». 5. Il punto 6 del considerato del preambolo del decreto del Presidente della giunta regionale n. 19/R/2017 e' abrogato.