Art. 3 Modifiche all'art. 1 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 19/R/2017. Oggetto ed ambito di applicazione. 1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 19/R/2017 e' sostituita dalla seguente: «a) alle modalita' operative di coordinamento finalizzate all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27-bis del del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e all'art. 73-bis della legge regionale n. 10/2010;». 2. La lettera c) del comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 19/R/2017 e sostituita dalla seguente: «c) ad indirizzi applicativi in materia di procedimenti di valutazione di cui all'art. 43, comma 6 della legge regionale n. 10/2010.». 3. Il comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 19/R/2017 e' sostituito dal seguente: «2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), non trovano applicazione per i progetti ricadenti nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilita', in relazione ai quali il provvedimento di rilascio del titolo abilitativo alla realizzazione e all'esercizio del progetto non puo' essere adottato fino all'adozione del provvedimento di esclusione dalla VIA.».