Art. 3 
 
Modifiche  all'art.  1  del  decreto  del  Presidente  della   giunta
  regionale n. 19/R/2017. Oggetto ed ambito di applicazione. 
 
    1. La lettera  a)  del  comma  1  dell'art.  1  del  decreto  del
Presidente della giunta regionale n. 19/R/2017  e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «a)  alle  modalita'  operative  di  coordinamento  finalizzate
all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale di  cui
all'art. 27-bis del del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152
(Norme in materia ambientale) e all'art. 73-bis della legge regionale
n. 10/2010;». 
  2. La lettera c) del comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente
della giunta regionale n. 19/R/2017 e sostituita dalla seguente: 
      «c) ad indirizzi applicativi  in  materia  di  procedimenti  di
valutazione di cui all'art. 43, comma  6  della  legge  regionale  n.
10/2010.». 
  3. Il comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente  della  giunta
regionale n. 19/R/2017 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), non  trovano
applicazione per i progetti ricadenti  nell'allegato  IV  alla  parte
seconda  del  decreto  legislativo  n.  152/2006,   sottoposti   alla
procedura di verifica di assoggettabilita', in relazione ai quali  il
provvedimento di rilascio del titolo abilitativo alla realizzazione e
all'esercizio del progetto non puo' essere adottato fino all'adozione
del provvedimento di esclusione dalla VIA.».